Ordinanza emessa il 5 giugno 2006 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Castro Salvatore Antonio contro Universita' degli studi di Catania ed altro Universita' - Accesso alla Facolta' di Medicina e Chirurgia - Criteri dettati per la formulazione del numero programmato - Non ap...
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 145 del 2006, proposto da Castro Salvatore Antonio, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppa Mascali e Carmela Santonocito, congiuntamente e disgiuntamente tra loro e dall'avv. prof. Antonio Vitale, con domicilio eletto in Catania alla via Grotte Bianche n. 117;
Contro l'Universita' degli studi di Catania in persona del rettore pro-tempore, il Ministero dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato di Catania, domiciliataria, per l'annullamento del provvedimento n. prot. 72012-V/2 del 13 dicembre 2005, pervenuto il successivo 16 dicembre; con il quale e' stata rigettata l'istanza proposta dal dott. Castro per l'immatricolazione al Corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia, a.a. 2005/2006, con abbreviazione di corso, di ogni altro provvedimento antecedente, successivo e consequenziale e comunque connesso al provvedimento impugnato, ivi compreso ed ove occorra i dd.mm. 20 aprile 2005 e 1° luglio 2005, nonche' il d.r. n. 5730 del 7 luglio 2005 nelle relative parti eventualmente limitative del diritto di iscrizione al 2° anno con abbreviazione di corso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del giorno 11 maggio 2006 il consigliere Vincenzo Salamone;
Uditi i difensori delle parti come da verbale di pubblica udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F a t t o
Con il ricorso si chiede l'annullamento del provvedimento n. prot. 72012-V/2 del 13 dicembre 2005, pervenuto il successivo 16 dicembre; con il quale e' stata rigettata l'istanza proposta dal dott. Castro per l'immatricolazione al Corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia, a.a. 2005/2006, con abbreviazione di corso, di ogni altro provvedimento antecedente, successivo e consequenziale e comunque connesso al provvedimento impugnato, ivi compreso ed ove occorra i dd.mm. 20 aprile 2005 e 1° luglio 2005, nonche' il d.r. n. 5730 del 7 luglio 2005 nelle relative parti eventualmente limitative del diritto di iscrizione al 2° anno con abbreviazione di corso.
Lamenta il ricorrente che, avendo gia' conseguito una laurea specialistica (odontoiatria) per l'iscrizione alla facolta' di medicina e chirurgia non dovrebbe sostenere i tests di ammissione e dovrebbe essere iscritto direttamente al secondo anno; lamenta in subordine la sospetta incostituzionalita' dell'art. 4 della legge n. 264 del 1999 per violazione degli artt. 2, 3, 4, 34 e 35 della Costituzione.
Si e' costituita in giudizio l'Amministrazione resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del giorno 11 maggio 2006 la causa e' passata in decisione.
D i r i t t o
Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorrente, gia' dottore in odontoiatria e protesi dentaria, in data 24 novembre 2005, ha presentato domanda di iscrizione al...
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