Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 21 dicembre 2006 Parlamento - Immunita' parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati in data 25 luglio 2005, con la quale si dichiara che i fatti per cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Carlo Taormina per diffamazione a mezzo...

Procedimento 34125/04 RGNR - 230763/05 RG g.i.p. nei confronti di Taormina Carlo nato a Roma il 16 dicembre 1940, difeso di fiducia dall'avv. Pier Paolo Dell'Anno del Foro di Roma, indagato in relazione ai seguenti reati:

del reato di cui agli artt. 81 cpv., 595, comma 2, 3 c.p., 13, 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47 perche' formalmente investendo la qualita' di difensore di fiducia di Franzoni Anna Maria nel procedimento penale avente ad oggetto l'omicidio di Samuele Lorenzi, consumato in Cogne il 30 gennaio 2002, con piu' atti distinti e successivi esecuti di un medesimo disegno criminoso, rilasciava piu' interviste o dichiarazioni a diverse testate giornalistiche nonche' a diverse reti televisive - di seguito esemplificate - nelle quali offendeva reiteratamente la reputazione del Tenente Colonnello Garofano Luciano, ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, il quale ultimo nella qualita' di comandante del Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche (R.I.S.) di Parma in data 2 febbraio 2002, congiuntamente ai propri collaboratori, era stato destinatario di un incarico di consulenza tecnica collegiale conferitogli dalla Procura della Repubblica di Aosta nell'ambito del procedimento penale sopra richiamato.

In particolare, Taormina Carlo poneva in essere le seguenti condotte criminose:

1) offendeva la reputazione del ten. col. Garofano Luciano rilasciando la seguente indimostrata dichiarazione, pubblicata in data 27 aprile 2004, a pagina 13, sul quotidiano "Libero" nell'articolo a firma di Cristina Lodi: "So per certo che il perito tedesco e il colonnello del R.I.S., si sono incontrati. E lo hanno fatto in piu' occasioni, si saranno messi d'accordo", cosi' insinuando che il ten. col. Garofano, quale consulente tecnico del p.m. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, avrebbe incontrato fuori della sede istituzionale il perito, dott. Schmitter, nominato dal g.u.p. del Tribunale di Aosta prima del deposito della perizia, per influenzarne le conclusioni e quindi mettendo in dubbio anche l'obbiettivita' del perito medesimo.

In Milano il 27 aprile 2004.

2) offendeva la reputazione del ten. col. Garofano Luciano attraverso un comunicato fatto all'agenzia giornalistica "ANSA" in data 24 maggio 2004, testualmente affermando, a proposito della sopravvenuta sparizione di un frammento biologico dal reperto 28/2B: "Omissis ... la perizia del professor Boccardo ha chiarito definitivamente la questione, e cioe' che in effetti la manomissione della prova da parte del R.I.S. di Parma e' stata consumata", lasciando cosi' intendere falsamente che la perizia del prof. Boccardo avesse accertato che il piccolo frammento osseo, la cui presenza era stata rilevata al microscopio ottico all'interno del calco (reperto 28/2B), fosse ad un certo punto "sparito" per un'attivita' intenzionale ed illecita manipolazione del reperto medesimo ad opera del R.I.S., cosi' additando implicitamente il ten. col. Garofano, che quella struttura dirigeva, quale autore di un fatto illecito, mentre in realta' il prof. Boccardo da' unicamente atto (pag. 66 perizia e pagg. 103 e 104) che L'unica certezza e' rappresentata dal fatto che nel periodo compreso tra il 17 settembre 2002 e 24 ottobre 2003 il frammento sopra menzionato sia fuoriuscito dall'interno della cavita' formatasi nel reperto 28/2B - traccia 18".

In Roma il 24 maggio 2004.

3) offendeva la reputazione del ten. col. Garofano Luciano rilasciando la seguente falsa dichiarazione, pubblicata in data 25 maggio 2004 sul quotidiano "Il Giornale", nell'articolo a firma di Gian Marco Chiocci: "La perizia del professor Boccardo ha chiarito definitivamente la questione, e cioe' che la manomissione della prova da parte del R.I.S. di Parma e' stata consumata", lasciando cosi' intendere falsamente che la perizia del prof. Boccardo avesse accertato che il piccolo frammento osseo, la cui presenza era stata rilevata al microscopio ottico all'interno del calco (reperto 28/2B), fosse ad un certo punto "sparito" per un'attivita' intenzionale ed illecita manipolazione del reperto medesimo ad opera del R.I.S., cosi' additando implicitamente il ten. col. Garofano, che quella struttura dirigeva, quale autore di un fatto illecito, mentre in realta' il prof. Boccardo da' unicamente atto (pag. 66 perizia e pagg. 103 e 104) che "L'unica certezza e' rappresentata dal fatto che nel periodo compreso tra il 17 settembre 2002 e 24 ottobre 2003 il frammento sopra menzionato sia fuoriuscito dall'interno della cavita' formatasi nel reperto 28/2B - traccia 18".

In Milano il 25 maggio 2004.

4) offendeva la reputazione del ten. col. Garofano Luciano attraverso un comunicato fatto all'agenzia giornalistica ANSA in data 28 giugno 2004 nel quale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT