Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Farmacia - Legge della Regione Siciliana - Conferimento, mediante concorso per soli titoli, del 10% delle sedi farmaceutiche vacanti ai titolari di farmacie sussidiate delle isole minori - Denunciata violazione dei principi fondamentali della normativa statale in materia di

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 32 della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003) promosso con ordinanza del 22 marzo 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sui ricorsi riuniti proposti da Orazio Cucinotta ed altri contro l'Assessorato regionale della sanita' della Sicilia, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di costituzione di Orazio Cucinotta ed altri, dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo ed altri, della Regione Siciliana, della Federazione nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani e di Pasquale Arena ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 2006 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi gli avvocati Giovanni Pitruzzella per Orazio Cucinotta ed altri, Francesco Cavallaro per Pasquale Arena ed altri, Salvatore Raimondi per l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo ed altri, Bruno Riccardo Nicoloso per la Federazione nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani e Sergio Abbate per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 32 della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), in riferimento all'articolo 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), agli articoli 3, 32, 41, 97 e 117, primo e secondo (recte: terzo) comma, della Costituzione, e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

    Sotto la rubrica "Conferimento sedi farmaceutiche", il censurato art. 32 della predetta legge regionale dispone che:

    "1. - In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, il 10 per cento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e' conferito all'Assessore regionale per la sanita', sulla base di una graduatoria regionale per soli titoli di esercizio professionale riservata ai titolari di farmacia rurale sussidiata delle isole minori con almeno 10 anni di anzianita' di servizio.

    "2. - Un'apposita commissione, da nominarsi con decreto dell'Assessore regionale per la sanita', valuta i titoli presentati secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 e definisce la graduatoria di cui al comma 1 che rimane in vigore fino ad un massimo di tre anni. A parita' di punteggio costituisce titolo di preferenza la minore eta' anagrafica.

    "3. - Il nuovo conferimento puo' avvenire solo dopo la rinuncia dei beneficiari alla sede farmaceutica sussidiata".

    La questione e' insorta in un giudizio, risultante da sei ricorsi riuniti, nel quale soggetti diversi hanno impugnato, per interessi contrapposti: a) il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale fondo sanitario, assistenza sanitaria e ospedaliera ed igiene pubblica 12 febbraio 2004, con cui era stato indetto un concorso riservato per titoli in favore dei farmacisti rurali delle isole minori per il conferimento di sette sedi farmaceutiche vacanti, da scegliere - a cura degli stessi farmacisti, secondo l'ordine della graduatoria - fra quattordici sedi ubicate in alcuni comuni dell'isola maggiore della Regione Siciliana; b) il successivo decreto della stessa autorita' 26 luglio 2004, con cui, a modifica del precedente decreto, erano state aggiunte altre cinquantaquattro sedi a quelle gia' rese disponibili per i farmacisti rurali delle isole minori.

    In punto di rilevanza, osserva il Tribunale che i decreti impugnati costituiscono attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 32 della legge regionale n. 4 del 2003 e che l'accoglimento o il rigetto dei ricorsi proposti e' condizionato dall'applicazione o meno della predetta norma regionale.

    Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale remittente - anche accogliendo l'eccezione formulata dagli Ordini dei farmacisti delle nove province siciliane - prospetta, in primo luogo, il contrasto della norma regionale con l'art. 17 dello statuto della Regione Siciliana, in quanto essa violerebbe "i principi e gli interessi generali ai quali si informa la legislazione dello Stato in materia di igiene e sanita", alla quale va ricondotta la disciplina delle farmacie aperte al pubblico. Tali principi sarebbero contenuti nella legge statale 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), il cui art. 4 stabilisce che il conferimento delle sedi farmaceutiche deve avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi tutti gli iscritti all'albo professionale dei farmacisti, con criteri e modalita' uniformi per l'intero territorio nazionale. Del resto, osserva il Tribunale remittente, la giurisprudenza costituzionale ha da tempo affermato che tali previsioni rispondono all'esigenza di una disciplina necessariamente uniforme, al cui rispetto sono pienamente tenute anche "le province autonome" (sentenza n. 352 del 1992) e, dunque, le regioni a statuto speciale. Ne discende, secondo lo stesso remittente, che la previsione legislativa regionale di cui al citato art. 32, concernente il concorso riservato, per soli titoli, in favore dei farmacisti titolari delle farmacie rurali sussidiate delle isole minori della Sicilia, si pone in contrasto con i principi posti dalla disciplina statale.

    Per il giudice a quo, la menzionata disposizione regionale contrasterebbe anche con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in relazione allo stesso art. 17 dello statuto regionale e all'art. 117, primo comma, Cost., il quale prevede - appunto - che la potesta' legislativa delle Regioni vada esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Orbene, il Trattato istitutivo della comunita' europea garantisce la libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali (Parte terza, Titolo III), nel cui ambito viene in particolare riconosciuto il diritto di stabilimento (Capo 2) e la libera prestazione dei servizi (Capo 3), tra i quali sono comprese le attivita' libero-professionali (art. 50); ancora, la direttiva del Consiglio n. 85/433/CEE del 16 settembre 1985 e il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258 (Attuazione delle direttive n. 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti, a norma dell'art. 6 della legge 30 luglio 1990, n. 212), che l'ha recepita, hanno riconosciuto, fra l'altro, parita' di diritti tra i...

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