Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazione del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere talune violazioni amministrative - Dedotta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione nonch...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies (introdotto dal l'art. 5-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione", nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze del 21 ottobre, del 2 novembre, del 24 ottobre, del 4 novembre 2005 dal Giudice di pace di Torre Annunziata e del 23 dicembre 2005 dal Giudice di pace di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 48, 49, 125, 141 e 142 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9, 18 e 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visti, gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 ottobre 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Torre Annunziata, con quattro ordinanze (r.o. nn. 48, 49, 125 e 141 del 2006), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale - in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 24, 42 e 111 della Costituzione - degli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies (introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante "Modificazioni al codice della strada", nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che, nella prima delle citate ordinanze di rimessione (r.o. n. 48 del 2006), il rimettente premette, in punto di fatto, di dovere giudicare di un ricorso ex art. 204-bis del codice della strada, concernente un verbale di contestazione di infrazione stradale relativo alla violazione dell'art. 171, commi 1 e 2, del medesimo codice, precisando che il ricorrente si duole del fatto che il proprio ciclomotore - condotto da altri, "contro la sua volonta" - risulta essere stato assoggettato a sequestro da parte degli agenti accertatori, ai sensi dell'art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, sebbene si fosse contestato solo al terzo trasportato l'infrazione consistente nel mancato uso del casco protettivo;

che, cio' premesso, reputa il giudice rimettente di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale dei predetti artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, del codice della strada, giacche' la previsione secondo cui e' "sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171" del codice stradale sarebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 42, 24 e 111 della Costituzione;

che e' dedotta, in primo luogo, la violazione dell'art. 42 della Carta fondamentale, sotto un duplice profilo;

che si assume, da un lato, che "con la sanzione del sequestro, prodromica alla confisca obbligatoria, si sottrae la proprieta' del bene al legittimo proprietario e/o possessore, gravandolo inoltre delle spese di custodia senza limite di tempo" e si censura, dall'altro, la previsione del sequestro anche nel caso "dell'appartenenza del ciclomotore o del motoveicolo a terzo non trasgressore", giacche' detta previsione "costituisce una sottrazione immotivata, illegittima, ed, in ultima analisi, illecita del bene", in quanto effettuata nei confronti di un soggetto non responsabile di alcuna delle infrazioni sanzionate dagli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada;

che, a tale ultimo proposito, il rimettente rileva come la denunciata censura di incostituzionalita' non possa essere disattesa in ragione di quanto previsto dal comma 6 del predetto art. 213 del codice della strada, essendo lo stesso "in contrasto insuperabile con il contenuto del comma 2-sexies del medesimo art. 213";

che si ipotizza, poi, la violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione;

che, al riguardo, il rimettente sottolinea "la evidente sproporzione tra violazione e sanzione" comminata, giacche', variando "la differenza di valore del singolo ciclomotore o motoveicolo confiscato", si verrebbe, per tale motivo, a punire "in modo diverso il trasgressore rispetto alla medesima violazione", con conseguente lesione dei diritti inviolabili dell'uomo, "tra i quali va compreso il diritto all'eguaglianza";

che i medesimi parametri sono evocati, poi, sotto altro profilo, evidenziandosi come le norme impugnate realizzino "una evidente disparita' di trattamento tra il conducente di ciclomotori o motoveicoli" e "i conducenti di tutti gli altri veicoli, rispetto alla medesima ratio di salvaguardia dell'integrita' fisica" dell'utente della strada: difatti, le misure del sequestro e poi della confisca non sono previste per chi realizza infrazioni che, al pari di quelle di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170...

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