Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Possibilita' di formulare la richiesta di patteggiamento nei dibattimenti in corso - Sospensione del dibattimento qualora l'imputato chieda termine, non inferiore ai quarantacinque giorni, per val...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall'art. 1 della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), e dell'articolo 5, commi 1 e 2, della stessa legge, promossi con ordinanze del 25 settembre 2003 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, del 6 aprile e del 20 giugno 2005 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti, rispettivamente iscritte al n. 749 del registro ordinanze 2004 ed ai numeri 347 e 478 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2004 e nn. 28 e 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella Camera di consiglio del 22 novembre 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa il 25 settembre 2003 e pervenuta alla Corte il 7 settembre 2004, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale:

  1. dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), nella parte in cui consente all'imputato di richiedere un termine, non inferiore a quarantacinque giorni, per valutare l'opportunita' di formulare la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, a decorrere dalla prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della citata legge n. 134 del 2003, anziche' a decorrere dalla stessa data di entrata in vigore della legge, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione;

  2. dell'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1 della legge n. 134 del 2003, nella parte in cui esclude dal patteggiamento "allargato" - nel quale, cioe', la pena concordata dalle parti superi due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria - gli imputati di reati la cui pena edittale non sarebbe di per se' ostativa all'accesso al rito semplificato, quale, in specie, il reato di cui all'art. 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunciarsi sull'istanza, proposta dalle difese degli imputati all'udienza del 22 settembre 2003 - destinata alla discussione nell'ambito di un processo penale celebrato con rito abbreviato - di sospensione del processo stesso ai sensi dell'art. 5 della legge n. 134 del 2003, al fine di valutare l'opportunita' di formulare la richiesta di applicazione della pena di cui all'art. 444 cod. proc. pen.;

che, ad avviso del rimettente, la previsione del comma 1 del citato art. 5 - in forza della quale l'imputato puo' chiedere l'applicazione della pena, alla luce della nuova disciplina dell'istituto introdotta dalla legge n. 134 del 2003, "anche nei processi penali in corso di dibattimento" - non varrebbe a precludere la proposizione della richiesta stessa prima della discussione nel giudizio abbreviato;

che, d'altro canto - sebbene la sospensione del processo per una piu' consapevole determinazione nella scelta del rito sia espressamente prevista dal comma 2 dell'art. 5 solo in relazione al dibattimento - sarebbe possibile recepire la soluzione interpretativa, gia' adottata da numerosi uffici giudiziari, secondo cui il termine "dibattimento" andrebbe nel frangente inteso nel senso piu' ampio di "giudizio", comprensivo anche delle udienze destinate alla celebrazione del giudizio abbreviato;

che, cio' premesso, il rimettente dubita, tuttavia, della conformita' dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 134 del 2003 agli artt. 3, 97 e 111 Cost.;

che la norma denunciata si porrebbe segnatamente in contrasto con il principio di ragionevolezza, in relazione a quelli di "buon andamento dell'amministrazione della giustizia" e di ragionevole durata del processo, nella parte in cui - prevedendo che possa chiedersi un termine "di riflessione" con decorrenza dalla prima udienza utile successiva, anziche' dalla stessa data di entrata in vigore della novella - permette agli imputati in processi la cui prima udienza successiva e' fissata a notevole distanza di tempo da tale data, di ottenere una dilazione di quarantacinque giorni assolutamente ingiustificata;

che la questione risulterebbe rilevante nel giudizio a quo, in quanto l'udienza del 22 settembre 2003 era la prima utile dopo l'entrata in vigore della legge, con la conseguenza che, ove lo spatium deliberandi fosse stato stabilito con riferimento alla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, l'istanza di sospensione non avrebbe potuto essere avanzata;

che quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva come la ragionevole durata del processo, prevista dall'art. 111 Cost. - lungi dal costituire un "diritto soggettivo esclusivo" dell'imputato, cui questi potrebbe rinunciare "mediante tattiche dilatorie, abusi di diritti e facolta' previsti dalla legge" - configuri un principio "multilaterale", attinente sia alle parti pubbliche che a quelle private e rivolto anzitutto al legislatore, impegnandolo a strutturare l'organizzazione della giustizia e la disciplina del processo in modo tale che possa giungersi alla sua conclusione nel minor tempo possibile, tenuto conto della ragionevole esplicazione delle garanzie difensive;

che nella specie, per contro - non essendo ipotizzabile che dal 29 giugno 2003 (data di entrata in vigore della legge n. 134 del 2003) gli imputati nel giudizio a quo non siano stati messi in condizione di riflettere sull'opportunita' di chiedere l'applicazione della pena, mediante colloqui con il difensore - la facolta' accordata...

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