Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Procedura di amministrazione straordinaria cosiddetta - Esperibilita' delle azioni revocatorie fallimentari in costanza di un programma di ristrutturazione dell'...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 1-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come, rispettivamente, modificato dall'art. 4-ter e aggiunto dall'art. 4-quater del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119 (Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, nonche' del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4-bis, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003, come, rispettivamente, modificato dall'art. 4-ter e sostituito dall'art. 3 del decreto-legge n. 119 del 2004, modificati dalla legge di conversione n. 166 del 2004, promossi con quattro ordinanze del 20 febbraio 2006 dal Tribunale ordinario di Parma, iscritte ai numeri 95, 164, 165 e 166 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 14 e 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;

Visti gli atti di costituzione di Parmalat s.p.a. in amministrazione straordinaria e Parmalat s.p.a, Sanpaolo IMI s.p.a., Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio societa' cooperativa, Banca Popolare di Cremona s.p.a., Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a., Banca Carige s.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia, Banca Popolare di Verona e Novara soc. coop. a r.l., Credit Suisse International (gia' Credit Suisse First Boston International), nonche' gli atti di intervento di Parmalat s.p.a. e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 novembre 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che, nel corso di quattro giudizi civili, il Tribunale ordinario di Parma, con distinte ordinanze di pressoche' identico contenuto, emesse dal medesimo giudicante il 20 febbraio 2006, - premesso che Parmalat s.p.a., con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 24 dicembre 2003, e' stata assoggettata a procedura di amministrazione straordinaria e che lo stesso Tribunale, con sentenza del 27 dicembre 2003, ha dichiarato lo stato di insolvenza della predetta societa', con estensione della procedura concorsuale a Parmalat Finanziaria s.p.a. e ad altre societa' facenti parte di un unico gruppo - ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale:

  1. in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dall'art. 4-ter del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119 (Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, nella parte in cui consente l'esercizio delle azioni revocatorie previste dagli artt. 49 e 91 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), in costanza di un programma di ristrutturazione;

  2. in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 6, comma 1-ter, del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003, aggiunto dall'art. 4-quater del decreto-legge n. 119 del 2004, come modificato dalla legge di conversione n. 166 del 2004, nella parte in cui dispone che i termini stabiliti dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e rende applicabile tale disposizione anche in tutti i casi di conversione della procedura in fallimento;

  3. in riferimento all'art. 42 Cost., del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4-bis, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003, come, rispettivamente, modificato dall'art. 4-ter e sostituito dall'art. 3 del decreto-legge n. 119 del 2004, modificati dalla legge di conversione n. 166 del 2004, nella parte in cui prevede "una sostanziale espropriazione del credito" di cui all'art. 71 del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare);

    che nella prima ordinanza di rimessione (n. 95 r.o. 2006) si riferisce che Parmalat s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario, ha convenuto in giudizio Sanpaolo IMI s.p.a. e altre banche, che, riunite in "pool", avevano, nel dicembre 1999, concesso alla medesima Parmalat s.p.a. un finanziamento del complessivo ammontare di lire 300 miliardi, per ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, dei pagamenti eseguiti dalla debitrice, a favore delle convenute, nel cosiddetto "periodo sospetto", e, conseguentemente, la condanna delle stesse banche alla restituzione delle corrispondenti somme da esse percepite;

    che nella seconda ordinanza di rimessione (n. 164 r.o. 2006) si riferisce che Parmalat s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario, ha convenuto in giudizio Credit Suisse First Boston International, con la quale la stessa Parmalat s.p.a. aveva intrattenuto un rapporto di finanziamento, per sentir revocare, ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare, "i pagamenti ed accrediti in genere effettuati nel corso del periodo sospetto per l'importo complessivamente indicato in citazione, chiedendo, quindi, la condanna della banca al pagamento della corrispondente somma ovvero di quella diversa risultante nel corso del processo";

    che nella terza ordinanza di rimessione (n. 165 r.o. 2006) si riferisce che Parmalat s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario, ha convenuto in giudizio Unipol Banca s.p.a., con la quale la stessa Parmalat s.p.a. aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente bancario, per sentir revocare, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, "le rimesse in conto corrente, pagamenti ed accrediti in genere ed in particolare l'accredito di euro 1.456.685,43 effettuato sul conto in epoca in cui il rapporto faceva ancora capo al Banco di Sicilia, al quale la convenuta era subentrata in virtu' di cessione di ramo d'azienda, tutti portati in diminuzione dell'esposizione debitoria nel corso del periodo sospetto per l'importo complessivamente indicato in citazione, chiedendo, quindi, la condanna della banca al pagamento della corrispondente somma ovvero di quella diversa risultante nel corso del processo";

    che nella quarta ordinanza di rimessione (n. 166 r.o...

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