Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Credito da risarcimento del danno conseguente ad infortunio sul lavoro - Azione diretta nei confronti della societa' assicuratrice del datore di lavoro e prededucibilita' in ipotesi di fallimento - Esclusione secondo il diritto vivente - Q...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1917, commi primo e secondo, 2751-bis, n. 1), 2767 e 2778, n. 11), del codice civile, 42, 46, comma primo, e 111 del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza del 16 novembre 2004 della Corte di appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Mirabella Filippo e il fallimento della s.p.a. Industrie Fontauto iscritta al n. 37 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di costituzione di Mirabella Filippo;

Udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Ritenuto che la Corte di appello di Torino, investita di gravame avverso una sentenza del Tribunale ordinario di Cuneo, resa su domanda tardiva di ammissione al passivo del fallimento della Industrie Fontauto s.p.a., ha sollevato, con ordinanza del 16 novembre 2004, questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 36, comma primo, e 41, comma secondo, della Costituzione, degli artt. 1917, commi primo e secondo, del codice civile, 42, 46, comma primo, e 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e, in subordine, degli artt. 2751-bis, n. 1), 2767 e 2778, n. 11), cod. civ., e 111 del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare);

che, in fatto, il giudice rimettente espone che l'appellante, lavoratore dipendente della societa' fallita, in primo grado aveva chiesto, in via tardiva, ai sensi dell'art. 101 della legge fallimentare, l'ammissione al passivo del fallimento, "in prededuzione ovvero, in subordine, con il privilegio ex artt. 2751-bis, n. 1, e 2776 cod. civ.", per un credito da risarcimento dei danni conseguenti ad un infortunio sul lavoro, di cui la datrice di lavoro era stata riconosciuta esclusiva responsabile, ed aveva, altresi', chiesto che, essendo la societa' fallita assicurata per la responsabilita' civile da infortuni sul lavoro occorsi ai dipendenti, fosse ordinato alla compagnia assicuratrice di pagare direttamente a lui l'indennita' dovuta; che il Tribunale, con l'impugnata sentenza, aveva ammesso l'istante al passivo, in via privilegiata, respingendo le altre domande, tra cui quella per il pagamento diretto dell'indennita', nel frattempo versata alla curatela fallimentare; che l'appellante aveva, quindi, impugnato detta sentenza limitatamente al capo con cui era stato negato il suo diritto "di azionare direttamente la pretesa nei confronti della compagnia assicuratrice", sicche' la lite devoluta al giudice del gravame verteva "sulla...

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