Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ambiente - Rifiuti - Definizione legislativa - Esclusione dalla categoria dei rifiuti dei residui di produzione o di consumo che siano abbandonati dal produttore o dal detentore o che siano riutilizzati in qualsiasi ciclo produttivo o di consumo senza trattamento recuperatorio - Dedotto...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, promosso con ordinanza del 16 gennaio 2006 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di R. U. ed altro, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;

Udito nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 11 e 117 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, che reca l'"interpretazione autentica" della nozione di "rifiuto" di cui all'art. 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

che la Corte rimettente riferisce di essere investita del ricorso per cassazione proposto da due imputati, avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che li aveva dichiarati colpevoli del reato continuato di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997 e condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 5.000 di ammenda, per aver smaltito e trasportato, in tempi diversi, rifiuti non pericolosi senza la prescritta autorizzazione;

che i fatti, commessi sino al 14 novembre 2000, erano consistiti segnatamente nella vendita, da parte del primo dei ricorrenti, del siero di latte derivante dall'attivita' produttiva di un caseificio - sostanza qualificabile come rifiuto, in quanto residuo del processo di lavorazione - all'altro imputato, titolare di azienda zootecnica, che lo aveva destinato ad alimento per bovini;

che il Tribunale era pervenuto alla condanna sull'assunto che la norma interpretativa sopravvenuta di cui all'art. 14 del d.l. n. 138 del 2002 - la quale aveva espunto dal novero dei rifiuti residui di produzione quali quelli oggetto del giudizio a quo - doveva essere disapplicata in quanto contraria alla nozione comunitaria di rifiuto, recepita nell'art. 6 del d.lgs. n. 22 del 1997, come interpretata dalla Corte di giustizia delle comunita' europee con la sentenza 11 novembre 2004, in causa C--457/2002;

che, ad avviso della Corte rimettente, la norma impugnata - pur autoqualificandosi come interpretativa - avrebbe modificato in senso restrittivo la nozione di rifiuto di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 22 del...

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