Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimento davanti al Giudice di pace - Reati commessi dopo la pubblicazione e anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000 - Devoluzione alla competenza del Giudice di pace a condizione che la notizia di reato non sia ancora stata iscritta - Dedott...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfonso QUARANTA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 14 dicembre 2004 dal giudice di pace di Roma, nel procedimento penale a carico di De Filippis Michele iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2006 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che con ordinanza pronunciata il 14 dicembre 2004 e pervenuta a questa Corte il 3 marzo 2005, il giudice di pace di Roma ha sollevato questione di legittimita' costituzionale in via incidentale dell'art. 64, comma 2, "ultima parte" (rectius: secondo periodo), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in riferimento agli articoli 3, 24, 25, primo comma, e 112 della Costituzione;

che tale disposizione prevede la competenza del giudice di pace ratione temporis, con riguardo ai reati commessi dopo la pubblicazione e anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 274 del 2000, purche' a tale ultima data non sia ancora avvenuta l'iscrizione della notizia di reato;

che il remittente rileva che la questione sarebbe non manifestamente infondata, poiche' la norma impugnata "non distingue tra ritardi dovuti ad una precisa scelta da quelli connessi ad una oggettiva impossibilita' di iscrivere tempestivamente la notizia di reato, lasciando di fatto all'Ufficio del P.M. un'assoluta discrezionalita' che viola i diritti costituzionalmente garantiti di uguaglianza (art. 3), diritto di difesa (art. 24), del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, co. I°), e dell'obbligatorieta' dell'azione penale (art. 112)";

che la questione sarebbe altresi' rilevante, poiche' la notizia di reato sarebbe stata iscritta con un...

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