Ordinanza emessa il 13 febbraio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 novembre 2006) dalla Commissione tributaria regionale di Genova sul ricorso proposto da Agenzia delle entrate - Ufficio di Genova 1 contro Arti Grafiche Sobrero S.a.s. di Mauro Sobrero & C. Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Ritardato versamento dell'IVA trimestrale -...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 1553/04 depositato il 2 novembre 2004, avverso la sentenza n. 55/03/2004 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova proposto dall'ufficio: Agenzia Entrate Ufficio Genova 1, controparte: Arti Grafiche Sobrero S.a.s. di Mauro Sobrero e C. socio accomandatario Sobrero Mauro, salita del Prione 14 16R - 16123 Genova.

Atti impugnati: cartella di pagamento n. 04820010155879751 I.V.A. 1995.

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 8 maggio 2001 la societa' Arti Grafiche Sobrero di Mauro Sobrero & c. S.a.s., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante Sobrero Mauro, ha adito la Commissione tributaria provinciale di Genova, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento in epigrafe indicata, recante l'importo di L. 1.786.000 a titolo di sanzione per ritardato pagamento dell'IVA dovuta relativamente al primo trimestre dell'anno 1995.

Premesso di avere effettuato il versamento dell'imposta con un solo giorno di ritardo rispetto alla scadenza legale (4 maggio anziche' 3 maggio 1995), invocata la propria buona fede in ragione del convincimento che il termine di scadenza fosse il giorno 5 del mese, come previsto per il saldo annuale, e rilevata l'assenza di qualsiasi apprezzabile danno per l'Erario, la ricorrente lamentava l'eccessiva entita' dell'importo della sanzione, pari al 30% del dovuto, chiedendone la rideterminazione nella misura del 5%, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, in forza del principio del favor rei.

Con sentenza n. 55 del 3 maggio 2004 la commissione adita ha accolto il ricorso, condividendo le argomentazioni della ricorrente in punto assenza di danno erariale, buona fede del contribuente, minima entita' dell'infrazione commessa ed eccessivita' della sanzione applicata, e riducendo l'importo della cartella alla misura del 5% della somma versata con ritardo, al sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, in dichiarata applicazione della normativa sopravvenuta, in quanto piu' favorevole rispetto a quella vigente al momento della commessa violazione.

Ricorre in appello l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova 1, chiedendo la riforma della sentenza gravata e deducendo i seguenti motivi d'impugnazione:

1) Violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, in quanto la sentenza di primo grado, dopo aver correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie il principio del favor rei, comportante l'applicazione della normativa sanzionatoria sopravvenuta rispetto a quella vigente all'epoca della commessa violazione, ha erroneamente determinato la misura della sanzione nel 5% anziche' nel 30% dell'importo non versato, come previsto dalla norma indicata in rubrica, piu' favorevole rispetto a quella previgente (art. 44, secondo comma d.P.R. n. 6331/1972), che contemplava la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta non versata;

2) Violazione dell'art. 13 del d.lgs n. 472/l997 e dell'art. 48, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972, avendo la sentenza impugnata erroneamente ritenuto applicabile l'istituto del ravvedimento operoso (determinando peraltro, erroneamente, la sanzione irrogabile nella misura del 5% gia' prevista dall'art...

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