Ordinanza emessa il 17 febbraio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 novembre 2006) dal tribunale di Roma - Sezione fallimentare, sul reclamo proposto da Antoniucci Samuele n.q. di curatore del fallimento Orsa Minore S.r.l. Fallimento e procedure concorsuali - Fallimento privo di attivo - Spese ed onorari liquidati al curatore - Manca...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Sciogliendo la riserva presa all'udienza del 5 ottobre 2005, premesso, che con ricorso, depositato in data 19 maggio 2005, l'avv. Samuele Antoniucci, curatore del fallimento Orsa Minore S.rl. ha proposto reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che aveva respinto la richiesta di porre a carico dell'Erario, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. n. 115/2002 le spese anticipate, per la somma di euro 269,34;

che, in particolare, il reclamante affermava che, in caso di incapienza della procedura, le spese sostenute dal curatore dovrebbero essere poste a carico dell'Erario, in considerazione che a tutti i soggetti che sono chiamati ad operare a vario titolo nella procedura fallimentare e' stato riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 3 e 146 del d.P.R. n. 115/2002 il diritto di conseguire il rimborso delle spese da essi sostenute, oltre che il compenso. In caso contrario l'art 146 del d.P.R. n. 115/2002 sarebbe in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 23 della Costituzione, nella parte in cui non include il curatore fallimentare tra i soggetti beneficiari del diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della procedura fallimentare e personalmente anticipate dallo stesso organo.

O s s e r v a

La questione sollevata appare rilevante.

L'art. 146, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che sono a carico dell'Erario, e, quindi, da questo anticipati, le spese ed i compensi agli ausiliari del giudice nei casi in cui la procedura fallimentare sia priva di fondi necessari.

La norma tace sui compensi ai curatori, che abbiano prestato la propria attivita' nell'ambito di procedure c.d. incapienti, nonche' sulle spese per atti che essi obbligatoriamente devono compiere, quali le convocazioni delle parti, gli avvisi ai creditori, da ripetersi nelle varie ipotesi previste dalla legge, le spese di pubblicita' relative a vendite anche di oggetti che poi si rivelino privi di economicita'.

Occorre subito precisare che soltanto una interpretazione estensiva della norma citata, che riconduca la figura del curatore nell'alveo del concetto di "ausiliario del giudice", garantendo ai curatori, indipendentemente dalla esistenza o meno di un attivo fallimentare sufficiente, l'effettiva remunerazione della carica, consentirebbe di superare tutti i profili critici evidenziati dalla reclamante e di accoglierne la domanda.

Tale interpretazione, peraltro, non appare plausibile, atteso che, come piu' volte evidenziato dalla migliore dottrina, quella del curatore e' figura del tutto peculiare, essendo quest'ultimo titolare di specifici poteri e doveri - in ragione dell'eccezionalita' della procedura fallimentare -, di cui tutti gli ausiliari del giudice sono privi; si tratta di un organo necessario, che esclude qualsiasi connotazione caratteristica di "ausiliarieta".

In ogni caso - ed il rilievo appare assorbente - lo stesso legislatore elenca, con efficacia sicuramente tassativa, i soggetti che rientrano nel concetto di "ausiliario del magistrato", sotto l'art. 3 dello stesso d.P.R. n. 115/2002, ove leggesi: "ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato" (...) "ausiliario del magistrato" e' il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT