Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime e dei superstiti - figli e orfani - delle vittime del dovere.

Segretariato generale

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;

Visti gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;

Visto l'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che apporta modifiche all'art. 4, comma 1, della citata legge n. 407/1998, ampliando l'ambito dei destinatari della norma agli orfani e ai figli delle vittime della criminalita' organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2001, n. 318 Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita', nonche' degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003 (convertito nella legge 2 aprile 2003, n. 56) che ha modificato l'art. 4 della legge n. 407/1998 estendendo l'ambito dei benefici delle borse di studio agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' alle vittime del dovere e loro superstiti che frequentino oltre che le scuole secondarie superiori e di corso universitario, anche le scuole elementari e secondarie inferiori;

Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, nel testo integrato dalla legge di conversione 12 marzo 2004, n. 68;

Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 2006, n. 243 Regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che gli articoli 3 e 4 del citato regolamento dispongono che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che le relative graduatorie vengono approvate da un'apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

  1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime del dovere e dei superstiti - figli e orfani - delle vittime del dovere.

  2. Per l'anno accademico 2005/2006 sono da assegnare:

    cento borse di studio, dell'importo di euro 2.582,28 ciascuna, riservate agli studenti universitari vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' orfani e figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, vittime del dovere e superstiti - figli e orfani - delle vittime del dovere.

  3. Per l'anno scolastico...

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