Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Professioni - Norme della Provincia di Bolzano - Abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico - Requisiti per l'ammissione e modalita' di svolgimento della prova di esame - Ricorso del Governo concernente disposizioni non menzionate nella deliberazione governativa - Inam...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi 2, 3 e 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilita', industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 15 dicembre 2005, depositato in cancelleria il 23 dicembre 2005 ed iscritto al n. 98 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi l'avvocato dello Stato Giancarlo Mando' per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 15 dicembre 2005 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha, tra l'altro, sollevato, in riferimento all'art. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed agli artt. 33 e 117 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi 2, 3 e 4, della legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilita', industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni).

    Il ricorrente deduce che l'art. 5, comma 2, della predetta legge provinciale consentirebbe l'esercizio della professione di odontotecnico anche ad una figura professionale particolare, il maestro odontotecnico, il quale consegua tale titolo mediante il superamento di un apposito esame istituito e regolamentato su base provinciale. Sempre ad avviso del ricorrente, il comma 3 dello stesso articolo individuerebbe, poi, i requisiti per l'accesso alla prova d'esame ed il comma 4 rimetterebbe ad una successiva deliberazione della giunta provinciale la definizione delle modalita' di svolgimento della prova stessa e della composizione della commissione esaminatrice.

    A parere del Presidente del Consiglio dei ministri tali disposizioni, per un verso violerebbero i limiti della competenza legislativa concorrente che spetta alla Provincia in materia di sanita' ai sensi dell'art. 9 dello statuto speciale di cui al d.P.R. n. 670 del 1972, e, per altro verso, esorbiterebbero dalla competenza legislativa concorrente attribuita in materia di professioni alle regioni a statuto ordinario dall'art. 117, terzo comma, Cost., competenza che deve intendersi...

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