Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Rendita per inabilita' permanente - Cumulo delle inabilita' da infortuni o malattie professionali successivi all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2000 e di quelle conseguenti ad infortuni o malattie preesistenti - Esclu...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144), promossi con ordinanze del 24 febbraio 2004 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Ottavio Daniele Pardossi e l'Inail e del 21 novembre 2005 dal Tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra Giorgio Filippi e l'Inail, rispettivamente iscritte al n. 431 del registro ordinanze 2004 e al n. 55 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, edizione straordinaria del 3 giugno 2004 e nel n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;

Visti gli atti di costituzione dell'Inail, di Giorgio Filippi e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi gli avvocati Giorgio Antonini per Giorgio Filippi, Luigi La Peccerella per l'Inail e l'Avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio, promosso da Ottavio Daniele Pardossi - gia' titolare di rendita ragguagliata al 14 per cento di inabilita' lavorativa, in conseguenza di un precedente infortunio sul lavoro verificatosi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144) - nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) per il conseguimento delle prestazioni assicurative dovute per un successivo infortunio sul lavoro subito il 31 maggio 2001, in esito al quale era residuata una menomazione della sua integrita' fisica pari al 4,5 per cento, come tale inferiore al minimo indennizzabile ai sensi dell'art. 13 del citato d.lgs. n. 38 del 2000, il Tribunale di Pisa, rilevato che il secondo e terzo periodo del sesto comma di quest'ultimo articolo non consentono di procedere ad una valutazione complessiva dei postumi conseguenti ad infortuni o malattie professionali disciplinati dal citato decreto legislativo con quelli conseguenti ad infortuni o malattie professionali verificatesi o denunciate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, ha sollevato, con ordinanza del 24 febbraio 2004, questione di legittimita' costituzionale delle citate disposizioni, per violazione degli artt. 3, secondo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione.

    Quanto alla dedotta violazione dell'art. 76 Cost., lamenta il rimettente che il legislatore delegato ha superato i limiti della delega di cui all'art. 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali): mentre questa affidava al Governo il preciso compito di estendere l'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ricomprendendovi la copertura del rischio "danno biologico", fermi restando i livelli di sicurezza sociale fino ad allora garantiti, di fatto si e' realizzato un vero e proprio "intervento demolitore" del meccanismo gia' prefigurato dall'art. 80 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) tutte le volte in cui - come nel caso in esame - la percentuale di inabilita' riportata nell'infortunio successivo non sia idonea ne' a garantire un ristoro capitalizzato, perche' inferiore al 6 per cento, ne' un incremento della rendita.

    Quanto alla denunciata violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost., osserva il rimettente che la previsione della franchigia di indennizzo da parte del legislatore delegato non e' conforme al parametro evocato risolvendosi in una vera e propria ablazione del diritto ad ottenere i "mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di...

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