Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobili utilizzati da enti pubblici e privati non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' atti...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), in relazione all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1991, n. 421), promosso con ordinanza del 30 maggio 2005 dalla Corte di cassazione, nel giudizio tributario vertente tra il comune di Sassuolo e la s.p.a. Immobiliare Sportiva Sassolese, iscritta al n. 556 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visti l'atto di costituzione della s.p.a. Immobiliare Sportiva Sassolese, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 2006 il giudice relatore Franco Gallo;

Udito l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che la Corte di cassazione, nel corso di un giudizio riguardante l'avviso di rettifica della dichiarazione resa ai fini dell'ICI per l'anno 1997, emesso dal comune di Sassuolo per due unita' immobiliari di proprieta' di una societa' per azioni, ha sollevato, con ordinanza depositata il 30 maggio 2005, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), in relazione all'art. 7 comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1991, n. 421), per violazione degli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione;

che il giudice a quo premette che: a) gli immobili oggetto dell'avviso di rettifica erano stati concessi in locazione dalla societa' per azioni proprietaria a un ente non commerciale (nella specie, un'associazione sportiva) e dallo stesso utilizzati; b) la locatrice non aveva corrisposto l'ICI, ritenendo sussistenti i presupposti cui il citato art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992 subordina l'esenzione da tale imposta;

che, osserva il rimettente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 (nel testo applicabile ratione temporis nel giudizio principale), soggetti passivi dell'imposta sono il "proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'art. 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi", e, in base al richiamato art. 1, comma 2, "presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa";

che, prosegue la Corte rimettente, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992, sono esenti dall'ICI "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni" (enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali), "destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie...

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