Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Permesso di soggiorno - Rinnovo - Condanna, a seguito di patteggiamento, per determinati reati - Causa ostativa - Mancata previsione della subordinazione del divieto di rinnovo alla verifica in concreto della pericolosita' sociale del soggetto - Denunciata lesione del princi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, promosso dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, sul ricorso proposto da G. C. contro il Ministero dell'interno, con ordinanza del 22 settembre 2005, iscritta al n. 558 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2006 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'annullamento di un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di un cittadino extracomunitario, il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 13 e 16 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 3, "applicato in correlazione" con i successivi artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189;

che il giudice a quo premette che il provvedimento di revoca oggetto del ricorso e' stato emesso in quanto lo straniero risultava condannato, con sentenza del 27 novembre 2003 passata in giudicato il 23 gennaio 2004, per reati in materia di stupefacenti commessi il 5 dicembre 2002, e che il ricorso dovrebbe, allo stato, essere respinto siccome infondato;

che nel caso in esame, infatti, il provvedimento di revoca costituisce puntuale applicazione della normativa vigente, poiche' tanto i fatti per i quali il cittadino straniero e' stato condannato quanto la sentenza di condanna sono posteriori all'entrata in vigore...

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