Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Citazione diretta a giudizio - Rigetto in dibattimento della richiesta di giudizio abbreviato condizionato - Possibilita' di riproposizione ad altro giudice - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa, nonche' dei principi di eguaglianza, di impa...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 556, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 2 febbraio 2004, dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno, iscritta al n. 432 del registro ordinanze del 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, edizione straordinaria del 3 giugno 2004;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2006 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Ritenuto che, con ordinanza del 2 febbraio 2004, il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno, ha sollevato - con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale degli artt. 556, comma 2, e 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che l'imputato tratto a giudizio mediante citazione diretta, dopo che il giudice dibattimentale abbia respinto in limine litis la sua richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad un'integrazione probatoria, possa rinnovare detta richiesta avanti ad un diverso giudice, investito del procedimento in forza dell'incompatibilita' sopravvenuta del primo;

che nel giudizio a quo, condotto con rito monocratico a citazione diretta, si procede alla celebrazione del dibattimento dopo che il rimettente ha respinto, per ragioni non specificate, una richiesta condizionata di giudizio abbreviato, formulata dal procuratore speciale dell'imputato;

che il Tribunale premette come questa Corte, con la sentenza n. 169 del 2003, abbia ritenuto necessario che il provvedimento di rigetto della richiesta di accesso al rito abbreviato da parte del giudice dell'udienza preliminare non determini una definitiva preclusione, dichiarando conseguentemente l'illegittimita' costituzionale del comma 6 dell'art. 438 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva che, nel caso appunto di rigetto della sua domanda, l'imputato potesse rinnovare quest'ultima prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, con eventuale...

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