Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Societa' - Controversie in materia societaria - Processo con pluralita' di parti - Comparsa di risposta del convenuto - Obbligo di notificazione agli altri convenuti nel medesimo giudizio - Mancata previsione - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessita' di una nuova valuta...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366) e successive modificazioni, promosso dal Tribunale di Torino, nel procedimento civile instaurato da P. C. nei confronti della Fintur s.p.a. ed altri, con ordinanza del 1° ottobre 2004, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 novembre 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza in data 1° ottobre 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), "nella parte in cui non prevede l'obbligatorieta' della notifica, da parte del convenuto, della comparsa di risposta anche agli altri co-convenuti, i quali si trovano, pertanto, privati della possibilita' di conoscere le difese svolte dal convenuto, di replicare ad esse e di dedurre eventuali mezzi istruttori, con conseguente lesione del diritto al pieno contraddittorio, lesione che risulta ancora piu' evidente allorquando i co-convenuti si trovino in posizione antitetica e confliggente tra di loro"; b) dell'art. 8 dello stesso d.lgs. n. 5 del 2003, "nella parte in cui non viene consentito agli altri convenuti di replicare alla modifica delle domande svolte dall'attore, a fronte della notifica dell'istanza di fissazione di udienza ad opera di altro convenuto", con conseguente lesione del loro diritto di difesa;

che...

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