Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Societa' - Controversie in materia societaria - Richiesta di fissazione dell'udienza notificata dal convenuto senza concedere alla controparte il termine per la replica - Facolta' dell'attore di dedurre prova contraria - Mancata previsione - Lamentata violazione del diritto al contraddi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promosso dal Tribunale di Torino nel procedimento civile instaurato da C. n. ed altra nei confronti della s.p.a. Banco di Brescia San Paolo CAB, con ordinanza del 4 febbraio 2005, iscritta al n. 453 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 novembre 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza del 4 febbraio 2005 pervenuta a questa Corte il 25 agosto 2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), "nella parte in cui non prevede la facolta' per la parte attrice di dedurre la prova contraria quando la parte convenuta richieda - come e' sua facolta' nell'ipotesi in cui non proponga domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili di ufficio - la fissazione di udienza senza concedere a controparte il termine di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003";

che il giudice remittente, esclusa la possibilita' di una interpretazione conforme al dettato costituzionale della disposizione censurata (e, in particolare del comma 2 della medesima), atteso il relativo tenore letterale, osserva, quanto alla non manifesta infondatezza, come l'esclusione della suddetta facolta' - viceversa prevista dall'art. 184, primo comma, cod. proc. civ. - impedisca di dare...

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