Ordinanza emessa il 9 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 novembre 2006) dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Ardizzoni Elvio Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilita' delle nuove norme ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della novella - ...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Ardizzoni Elvio, nato a Ferrara il 24 dicembre 1961, imputato del delitto di cui all'art. 589 c.p. commesso in danno di Buriani Stefano, in Ferrara l'8 aprile 1999.

Il tribunale di Ferrara ha assolto Ardizzoni Elvio dal delitto di omicidio colposo contestatogli con riferimento ad un infortunio sul lavoro avvenuto in un cantiere edile, nel quale erano in corso i lavori di costruzione di un lotto di villette e di posa in opera dei tubi in PVC destinati alle fognature. Ardizzoni era il gruista della ditta addetta alla costruzione degli edifici, ditta della quale e' titolare Grimaldi Giancarlo. Buriani, la vittima, era socio dell'impresa che aveva ottenuto in appalto i lavori di posa in opera delle fognature.

Il giorno dell'incidente, un camion della ditta fornitrice dei tubi in PVC arrivo' nel cantiere per consegnare a Buriani il materiale da quest'ultimo ordinato. Il conducente del camion, dopo aver parcheggiato, abbasso' una delle sponde dell'automezzo per consentire lo scarico della merce, mentre Buriani chiese al gruista Ardizzoni di aiutarlo nell'operazione. Mentre questa era in corso, un pacco di tubi si apri, a causa della rottura delle reggette di contenimento, ed un tubo, cadendo dall'alto, colpi' Buriani alla testa, provocandone il decesso.

L'imputato ha sostenuto che, quando il fatto avvenne, egli aveva appena azionato il braccio della gru per metterlo in posizione sul carico e che, essendo la sua vista ostruita dalla sagoma del camion, egli non vide come l'incidente avvenne. Non ci furono testimoni oculari del fatto.

Il pubblico ministero ha ricostruito l'incidente secondo le indicazioni del proprio consulente tecnico, che ha addebitato l'incidente ad un'erronea imbracatura del pacco dei tubi da parte del gruista. Quest'erronea imbracatura avrebbe prodotto la rottura delle reggette di contenimento del pacco, nel momento in cui questo fu sollevato verso l'alto dal gancio della gru. La difesa, supportata dal proprio consulente tecnico, sostiene che le reggette si erano rotte durante il trasporto, a causa delle vibrazioni del camion e dell'instabilita' del carico. Il pacco dei tubi si sarebbe aperto progressivamente da solo, una volta abbassata la sponda del camion e, poiche' si trattava del pacco collocato sopra tutti gli altri, il tubo da esso fuoriuscito e caduto sul capo di Buriani avrebbe avuto sufficiente forza, precipitando, per cagionare alla vittima le lesioni mortali contestate. Secondo questa ricostruzione, dunque, l'incidente avvenne prima che la gru avesse agganciato il pacco dei tubi e l'imputato e' estraneo a qualsiasi responsabilita'.

Si e' costituita in giudizio, quale parte civile, la signora Boschetti Roberta, moglie della vittima, che agisce in proprio e quale madre del figlio minorenne Buriani Nicola. Grimaldi Giancarlo, datore di lavoro di Ardizzoni, e' stato citato in giudizio come responsabile civile.

All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale, sentiti i testi ed i consulenti tecnici delle parti, ha assolto l'imputato osservando che il consulente tecnico del pubblico ministero, nel corso dell'esame dibattimentale, non ha escluso che l'incidente potesse essersi svolto diversamente da quanto da lui, in precedenza, sostenuto; cosicche' ne risulta rafforzata la plausibilita' della ricostruzione dell'infortunio fornita dalla difesa. Nell'assumere questa decisione, il giudice ha disatteso la richiesta, pur avanzata dalla parte civile nel corso del dibattimento, di disporre una perizia sulle cause dell'incidente.

Contro la sentenza, hanno proposto appello il procuratore generale e la parte civile. Entrambi si sono doluti dell'assoluzione dell'imputato ed, il primo, ai fini penali, la seconda, per gli effetti civili, hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata, previa parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, con disposizione di una perizia per ricostruire la dinamica dell'infortunio.

Il processo d'appello, chiamato all'udienza del 20 gennaio 2006, e' stato rinviato alla data odierna per un difetto di citazione del responsabile civile.

Nelle more, il Parlamento ha approvato, ed oggi entra in vigore, la legge 20 febbraio 2006, n. 46, sull'inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento.

Con memoria depositata fuori udienza in data 1° marzo 2006, il procuratore generale eccepisce l'illegittimita' costituzionale delle modifiche introdotte dalla nuova legge agli artt. 593, commi 1 e 2, 606, comma 1, lett. e), c.p.p., nonche' dell'art. 10, legge n. 46/2006. Risultano violati - ad avviso del procuratore generale - gli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione.

All'odierna udienza, il procuratore generale ha insistito sulla preliminare questione di legittimita' costituzionale presentata, rilevando profili di illegittimita' costituzionale della nuova normativa anche rispetto all'art. 24 Cost. La parte civile si e' associata alle questioni dedotte dal pubblico ministero ed ha sollevato, dal canto suo, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 576 c.p.p., come novellato, per violazione degli artt. 3, 24, e 111 Cost., in relazione alla lesione dei suoi diritti ad opera della nuova normativa. Il difensore dell'imputato ha chiesto di dichiarare irrilevanti e manifestamente infondate le questioni dedotte. Esse sarebbero irrilevanti perche', prima di affrontarle, questa corte dovrebbe decidere se ammettere, o no, la parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, decidendo sulla richiesta di perizia degli appellanti; e manifestamente infondate perche', da un lato, la posizione dell'imputato e quella del pubblico ministero non sono omologabili, dovendosi evitare che lo Stato persegua ripetutamente e ostinatamente il fine di punire chi e' gia' stato prosciolto una volta e, dall'altro, perche' la parita' di condizioni tra le parti di cui all'art. 111 Cost. non significa anche parita' di facolta', tant'e' che l'art. 443 c.p.p. stabiliva gia' delle limitazioni all'appello della pubblica accusa contro le sentenze emesse in sede di giudizio abbreviato.

Ad avviso della corte, e' irrilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 606, comma 1...

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