Ordinanza emessa il 4 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 novembre 2006) dal tribunale amm. regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, sui ricorsi riuniti proposti da Consorzio Stabile in proprio e n.q. di capogruppo dell'A.T.I. con ed altro contro Sindaco di Catania n.q. di C...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23, comma 2, legge n. 87/1953, sui ricorsi riuniti nn. 1948/05 e 1951/05 R.G., proposti il primo dal "Consorzio stabile Pitagora" in proprio e quale capogruppo della costituenda ATI con "Mareco Costruzioni" S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. Donato De Luca, domiciliato in Catania presso lo studio di quest'ultimo in via Lago di Nicito 14; ed il secondo dalla impresa "C. & C. Costruzioni" S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. con 1'impresa "Umbria Cantieri" S.r.l. "CO.ED.I.L." S.r.l. e "Lo Re Carmelo" s.r.1., rappresentata e difesa dal prof. avv. Riccardo Modica domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Catania, via Teramo n. 21;

Contro nel ricorso n. 1948/05: il Sindaco di Catania - Commissario delegato per l'emergenza del traffico e per la sicurezza sismica - rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio ex lege presso gli uffici di qest'ultima in Catania, via V. Ognina 149; e nel ricorso n. 1951/05: il comune di Catania, in persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Patane', dell'Avvocatura dell'Ente, con domicilio eletto presso gli uffici di quest'ultima in Catania via G. Oberdan, n. 141; e nei confronti del R.T.I. "CO.MER." S.r.l. - capogruppo - e "SI.GEN.CO." S.r.l. (oggi S.p.A.), rappresentati e difesi dagli avv.ti prof. Giovanni Pitruzzella e Francesco Stallone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Scuderi, in Catania via Giuffrida, 37; per l'annulamento nel ricorso n. 1948/05: dell'aggiudicazione del contratto di appalto del "parcheggio scambiatore Fontanarossa" (provvedimento del 12 maggio 2005 n. 62 del R.U.P. ing. Salvatore D'Urso) e degli atti preordinati riguardanti il giudizio di anomalia dell'offerta proposta dalla ricorrente; e nel ricorso n. 1951/05: del verbale di gara n. 62/05 del 12 maggio 2005, con il quale il comune di Catania ha ritenuto non giustificata l'offerta economica presentata dalla ricorrente ed ha conseguentemente disposto in favore dell'ATI fra le imprese CO.MER e SI.GEN.CO. l' aggiudicazione dell'asta pubblica per i lavori di costruzione di un'area attrezzata per la protezione civile integrata con infrastruttura di parcheggio denominata "Fontanarossa"; dei precedenti verbali di gara nonche' dei verbali e della corrispondenza della Commissione Aggiudicatrice relativi alla verifica di congruita' delle offerte; di ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi inclusi il provvedimento di aggiudicazione definitiva, gli atti approvativi della gara ed il contratto di appalto, ove nel frattempo intervenuti;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione nel giudizio nel ricorso n. 1948/05 dell'Avvocatura di Stato, nel ricorso n. 1951/05 del comune di Catania ed in entrambi del R.T.I. "CO.MER." S.r.l. - capogruppo - e "SI.GEN.CO." S.r.l. (oggi S.p.A.);

Visto il ricorso incidentale, presentato in entrambi i giudizi, dal R.T.I. "CO.MER." S.r.l. - capogruppo - e "SI.GEN.CO." S.r.l. (oggi S.p.A.);

Visti gli atti tutti della causa;

Udito all'udienza pubblica del 9 febbraio 2006 il relatore, referendario dott. Salvatore Gatto Costantino;

Uditi altresi' gli avvocati delle parti, come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

I n f a t t o

Espongono i ricorrenti che con provvedimento del 5 agosto 2004 numero 19/Sind. il Sindaco di Catania, Commissario delegato per l'emergenza traffico e per la sicurezza sismica, ha approvato il progetto generale del "parcheggio scamnbiatore Fontanarossa".

Per l'affidamento dell'appalto di realizzazione dei lavori oggetto dell'opera e' stata indetta la gara al massimo ribasso sulle opere a corpo per euro 113.991,00 ed a misura per euro 8.828.623,00.

Celebrata la gara, la Commissione ha calcolato la soglia di anomalia nel 38,03%; nove imprese fra cui le ricorrenti, hanno prodotto un offerta parte superiore alla predetta soglia, con conseguente avvio del procedimento di verifica (verbale del 1° aprile 2004) in seno al quale entrambe le imprese ricorrenti hanno presentato le proprie giustificazioni, delle quali alcune sono state accolte ed altre sono state rigettate.

A conclusione del procedimento, il seggio ha aggiudicato l'appalto alla controinteressata(verbale del 12 maggio 2005).

Avverso tale aggiudicazione e' insorto il consorzio Pitagora con il ricorso numero 1948/05, notificato l'11 luglio 2005 e depositato il 21 luglio successivo, con il quale, assumendo che se la propria offerta non fosse stata ritenuta anomala, sarebbe risultata aggiudicataria, avendo offerto ribasso maggiore della controinteressata, ha dedotto la seguente articolata censura contro il giudizio di anomalia dell'offerta:

I) eccesso di potere per errore di fatto, carenza di motivazione ed illogicita'.

Ha proposto quindi domanda di risarcimento del danno.

Con decreto presidenziale numero 1121/05, e' stata respinta la domanda di misure interinali provvisorie.

Si e' costituita nel giudizio 1948/05, con memoria depositata il 27 luglio 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri con il Dipartimento della Protezione civile, chiedendo che si pronunciasse l'estraneita' delle amministrazioni in epigrafe del giudizio in esame.

Si e' costituita nel giudizio 1948/05 la parte controinteressata, depositando in data 1° ottobre 2005 la propria memoria con contestuale ricorso incidentale, notificato il 26 e 27 settembre 2005, con il quale ha chiesto l'annullamento "dei provvedimenti di cui ai verbali di gara con i quali l'amministrazione procedente ha omesso di escludere parte ricorrente".

Contro l'ammissione in gara di quest'ultima, la controinteressata ha sollevato la seguente articolata censura:

II) violazione e falsa applicazione degli articoli 13 commi 1 e 3, legge 109/94, 93-96, d.P.R. n. 554/1999, 2 e 3 d.P.R. n. 34/2000.

Avverso l'aggiudicazione della gara alla controinteressata, e anche insorta, con il ricorso numero 1951/05, notificato in data 11 luglio 2005 e depositato il 21 luglio successivo, l'impresa "C&C costruzioni", la quale ha dedotto la seguente articolata censura:

III) violazione dell'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE dell'articolo 21 comnma 1-bis della legge n. 109/1994 nonche dei principi comunitari ed interni in materia di verifica delle offerte anormalmente basse. Difetto assoluto di motivazione. Violazione della lex specialis di gara. Sviamento. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza istruttoria, irragionevolezza, contraddittorieta'.

La controinteressata ha altresi' proposto domanda subordinata di risarcimento dei...

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