Ordinanza emessa il 20 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 novembre 2006) dal Tribunale Amministrativo regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Manganaro & C. s.r.l., contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed altri. Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legitt...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23, comma 2 legge n. 87/1953, sul ricorso 669/2006 proposto da: Manganaro C. s.r.l., rappresentata e difesa da Mauceri avv. Francesco con domicilio eletto in Catania via Conte Ruggero 9, presso Mauceri avv. Francesco contro Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rappresentato e difeso da: Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Catania, via Vecchia Ognina, 149 presso la sua sede Comune di Catania, rappresentato e difeso da: Patane' avv. Paolo, con donicilio eletto in Catania, via G. Oberdan, 141 presso la sua sede Italferr S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Rete - Ferroviaria Italiana S.p.A. rappresentato e difeso da: Ali' avv. Michele, con doniicilio eletto in Catania, via Crociferi, 60 presso la sua sede per l'annullamento del decrto di occupazione di urgenza preordinato all'espropriazione e di occupazione temporanea del 7 dicembre 2005, prot. n. 009, adottato dalla Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. S.p.A. - Direzione compartimentale infrastruttura di Palermo - Ufficio territoriale per le espropriazioni, con il quale e' stata disposta l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione dell'immobile della societa' ricorrente ed e' stata determinata, seppur genericamente, l'indennita' da offrire in via provvisoria;

del provvedimento del sindaco del Comune di Catania del 7 luglio 2003, n. 20 di approvazione del progetto di raddoppio del binario nella tratta Catania Ognina - Catania C.le con dichiarazione della pubblica utilita', nella parte in cui e' riferibile all'immobile di proprieta' della ricorrente; del provvedimento della Italferr S.p.A. prot. n. DP.PAE1017 del 6 dicembre 2005, notificato il 5 gennaio 2006, con il quale sono stati comunicati i precitati altri provvedimenti ed e' stato dato avviso della successiva immissione in possesso; del relativo verbale di consistenza e di immissione in possesso del 12 gennaio 2006;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

Udito nella Camera di consiglio del 6 Aprile 2006 il relatore cons. Pancrazio Maria Savasta;

Uditi gli avvocati come da verbale;

Vista la documentazione tutta in atti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

In fatto

Con provvedimento n. 20 del 7 luglio 2003, il sindaco del Comune di Catania, quale commissario delegato (giusta O.P.C.M. n. 3259/2002), approvava, in variante al P.R.G. ed in deroga alle normative vigenti, il progetto relativo al completamento del raddoppio ferroviario Catania Ognina - Catania Centrale, redatto dalla "R.F.I." S.p.A., con valore di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere, nonche' con effetto sostitutivo di autorizzazioni, visti e pareri della legislazione derogata.

I lavori previsti in progetto riguardavano, tra l'altro, il terreno ove e' situato il fabbricato di proprieta' della ricorrente, adibito all'esercizio della propria attivita' commerciale.

Con decreto di occupazione di urgenza preordinato all'espropriazione e di occupazione temporanea del 7 dicembre 2005, prot. n. 009, adottato dalla Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. S.p.A. - Direzione compartimentale Infrastruttura di Palermo - Ufficio territoriale per le espropriazioni, e' stata disposta l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione dell'immobile della societa' ricorrente ed e' stata determinata, seppur genericamente, l'indennita' da offrire in via provvisoria. In data 12 gennaio 2006, la Italfer S.p.A. procedeva alla immissione in possesso dei beni della ricorrente, previa redazione del verbale di consistenza.

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 25 febbraio 2006 e depositato il 2 marzo 2006, la ricorrente ha impugnato i suddetti atti, affidandosi ai seguenti motivi di gravame:

  1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e ss. del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002. Eccesso di potere per difetto di motivazione, per errore nel presupposto, per contraddittorieta'.

  2. Ulteriore profilo di violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e ss. del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, siccome modificato dal decreto legislativo n. 302/2002. Eccesso di potere per illogicita' manifesta e per carenza di istruttoria.

  3. Violazione e falsa applicazione degli artt 7 - l3 e 22 della l. n. 7/agosto/1990, n. 241 siccome recepiti dalla l.r. sic. 34/aprile/1991, n. 10. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

  4. La ricorrente ha, inoltre, proposto istanza di risarcinento del danno.

    Costituitasi, l'Avvocatura di Stato per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha concluso per l'infondatezza del gravame.

    Il Comune di Catania e la R.F.I. S.p.A. hanno, inoltre, prelintinarmente rappresentato l'incompetenza funzionale di questo Tribunale a favore del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in applicazione dell'art. 3, commi 2-bis, ter e quater, del d.l. 30 novembre 2005, n. 245, cosi' come introdotti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.

    Nella camera di consiglio del 6 aprile 2006 la domanda cautelare e' stata trattenuta per la decisione.

    D i r i t t o

    Le parti ricorrenti assumono che l'occupazione di urgenza, preordinata all'espropriazione del loro immobile, e' illegittima in quanto essenzialmente adottata in deroga alle garanzie di legge, specialmente partecipative, nonche' in difetto di motivazione e mediante un'immissione in possesso priva dei necessari riferimenti relativi ai luoghi dell'esproprio. Piu' dettagliatamente, secondo la ricorrente, il decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'espropriazione, adottato dalla R.F.I. S.p.A. su espressa delega (provvedimento n. 23 del 20 settembre 2003) del sindaco commissario delegato per l'emergenza traffico, non conterrebbe, cosi' come la richiamata dichiarazione di pubblica utilita' contenuta nell'approvazione del progetto definitivo dell'opera (provvedimento n. 20 del 7 luglio 2003 del predetto Commissario), alcuna concreta indicazione della particolare motivazione richiesta dal d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

    I) Il ricorso, come chiarito in premessa, e' rivolto a censurare un provvedimento adottato all'esito di una procedura posta in essere dal sindaco di Catania nell'esercizio dei poteri a questo conferiti in qualita' di Commissario delegato di protezione civile per l'emergenza traffico. Pertanto, il Collegio deve affrontare d'ufficio la questione relativa alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio a conoscere della vicenda.

    Tale competenza sorge per effetto della norma di cui alla legge n. 21/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006, che, all'art. 3, per quel che qui rileva dispone...

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