Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Lavori pubblici - Norme della Regione Valle d'Aosta - Affidamento di lavori pubblici d'interesse regionale mediante procedura ristretta - Modalita' di selezione dei candidati - Introduzione del criterio della migliore idoneita' di localizzazione - Ricorso del Governo - Eccezioni di inamm...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 2, lettera c) della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), nel testo modificato dall'art. 25 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 5 agosto 2005, n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 -- legge regionale in materia di lavori pubblici -- da ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 4 novembre 2005, depositato in cancelleria il 14 novembre 2005 ed iscritto al n. 91 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;

Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 2006 il giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Uditi l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giovanni Guzzetta per la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato in data 4 novembre 2005, depositato il successivo 14 novembre, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25 della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste 5 agosto 2005, n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 -- legge regionale in materia di lavori pubblici -- da ultimo modificata dalla legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1), in riferimento all'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), agli artt. 3, 97, 117, primo comma, della Costituzione, "in relazione ai principi del Trattato CEE sulla tutela della concorrenza, sulla libera circolazione e sulla liberta' di stabilimento" (di cui agli artt. 2, 3, 4, 39 e seguenti, 81 e seguenti del Trattato CEE) ed all'art. 120 della Costituzione.

  2. - Il ricorrente premette che la disposizione impugnata sostituisce l'art. 26 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici) e stabilisce una nuova e completa disciplina per l'affidamento dei lavori pubblici regionali mediante procedura ristretta. Tale disposizione e' censurata nella parte in cui dispone che, qualora, per gli appalti di valore pari o inferiore alla soglia di 1. 200.000 euro, i candidati qualificati siano in numero superiore a quello previsto dal bando, fra i criteri ai quali l'amministrazione appaltante deve attenersi per operare la selezione di ingresso dei due terzi dei candidati alla licitazione vi e' quello della "migliore idoneita' di localizzazione, determinata in base tanto al valore assoluto tanto all'incidenza percentuale sull'organico del concorrente del numero di dipendenti iscritti presso la sede regionale della cassa...

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