Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento penitenziario - Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva - Ammissione al beneficio - Preclusione per le persone condannate che abbiano subito la revoca di una misura alternativa alla detenzione - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 1 agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), in combinato disposto con l'art. 58-quater della legge 25 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), promosso con ordinanza del 13 febbraio 2006 dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 13 febbraio 2006, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 della legge 1 agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), e dell'art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), nella parte in cui non prevedono l'esclusione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena nei confronti dei soggetti cui e' stata revocata una misura alternativa alla detenzione, per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

che il rimettente riferisce che, con ordinanza del 10 dicembre 2005, il Magistrato di sorveglianza aveva negato al condannato (la cui pena termina il 6 marzo 2007) la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena ai sensi degli artt. 1 e ss. della legge n. 207 del 2003;

che tale provvedimento era giustificato dal fatto che il 22 luglio 2004 il soggetto aveva subito la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale;

che il condannato ha proposto reclamo sostenendo di non aver beneficiato di alcuna misura alternativa alla detenzione, essendo stato l'affidamento revocato sin dal suo inizio, ed invocando la sentenza n. 278 del 2005...

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