Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: .

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23 del

16 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. Alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, come modificata dalle leggi regionali 17 luglio 2001, n. 19, 20 maggio 2004, n. 15, 3 dicembre 2004, n. 30, e 11 novembre 2005, n. 39, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

    a) la lettera d) del comma 1 dell'Art. 9-bis e' cosi' sostituita:

    ´d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in Regione e un rappresentante per ogni decimo di iscritti per le associazioni con oltre un decimo dei cacciatori aderenti, residenti nella Regione Molise, fino ad un massimo di tre componentiª;

    b) all'Art. 9-bis della lettera c) del comma 1 e' cosi' sostituita:

    ´c) quattro rappresentanti delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate nella Regione, designati dalle stesse in ragione proporzionale alla loro rappresentaivita' come emerge nell'ambito dei consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricolturaª;

    c) la lettera c) del comma 2 dell'Art. 9-ter e' cosi' sostituita:

    ´c) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed organizzata in Regione e un rappresentante per ogni decimo di iscritti per le associazioni con oltre un decimo dei cacciatori aderenti residenti nella Regione Molise fino ad un massimo di tre componentiª;

    d) al comma 3 dell'Art. 16, dopo le parole ´risorse faunisticheª, e' aggiunto il periodo ´il cacciatore non residente e' ammesso ad esercitare la caccia nell'azienda faunistico-venatoria se possiede l'ammissione nell'ATC territorialmente competenteª;

    e) la lettera b) del comma 1 dell'Art. 19 e' sostituita dalla seguente:

    ´b) da sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed organizzate nella provincia. Qualora non si raggiunga il predetto numero di rappresentanti, il posto vacante e' assegnato in proporzione alle associazioni venatorie con maggior numero di iscrittiª;

    f) il comma 6 dell'Art. 22 e' sostituito dal seguente:

    ´6. Il tesserino, predisposto e stampato a cura della Regione, ha validita' per una stagione venatoria e deve essere restituito all'amministrazione provinciale che l'ha rilasciato, all'atto del rilascio del nuovo tesserino. Per i cacciatori non residenti nella Regione...

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