Modifiche ed integrazioni all'Art. 2 della legge regionale 26 settembre 2005, n. 30.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 25 del

  1. settembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

Il PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. All'Art. 2, comma 11, della legge regionale 26 settembre 2005, n. 30, le parole «I dipendenti accedono all'indennita' di cui al comma 5 al maturare di due anni di servizio nella categoria e profilo professionale «D1» e «D3» e nel limite del contingente di posti pari a: n. 195 della categoria e profilo professionale «D1» e n. 196 della categoria e profilo professionale «D3 corrispondente al personale di ruolo in servizio alla data del 31 dicembre 2004;» sono sostituite dalle parole «I dipendenti accedono all'indennita' di cui al comma 5 al maturare di un anno di servizio nella categoria e profilo professionale «D1» e «D3» e nel limite dei contingenti di posti pari a: n. 195 della categoria e profilo professionale «D1» e n. 320 della categoria e profilo professionale «D3»».

  2. All'Art. 2 della legge regionale 26 settembre 2005, n. 30, dopo il comma 11 e' inserito il seguente:

    «11-bis. I dipendenti gia' appartenenti alla categoria e profilo professionale «D1», che acquistano il possesso della categoria e profilo professionale «D3» prima della maturazione di un anno nella categoria di provenienza, accedono all'indennita' di cui al comma 5 alla data di maturazione di un anno nella categoria «D». A tale data gli aventi diritto vengono inseriti nella graduatoria della categoria eprofilo professionale «D1» fino alla maturazione di...

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