Ordinanza emessa il 27 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 ottobre 2006) dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Vasile Cozzo Libertino ed altro Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilita' per i...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Nel processo a carico di Racinello Calogero, nato ad Agrigento l'11 marzo 1978; Vasile Cozzo Libertino, nato a Porto Empedocle l'11 giugno 1976 e Di Franco Angelo, nato a Canicatti' il 15 giugno 1975, definito con sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in composizione collegiale in data 4 marzo 2005, con la quale Racinello Calogero e' stato condannato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti (capo b) dell'imputazione) e contestualmente assolto dai reati di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (capo a) dell'imputazione) e da altro episodio di spaccio di stupefacenti (capo d) dell'imputazione); Vasile Cozzo Libertino e Di Franco Angelo, assolti, rispettivamente, dalle imputazioni di spaccio di sostanze stupefacenti (capo d) e associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (capo n);

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, che ha richiesto, previa affermazione della colpevolezza dei suddetti imputati in ordine ai reati o capi della sentenza per i quali sono stati assolti, la condanna degli stessi alle pene di legge;

Preso atto, altresi', dell'appello ritualmente proposto da Racinello Calogero avverso il capo di imputazione per il quale lo stesso ha riportato condanna con la sentenza sopra indicata;

Rilevato che all'udienza odierna il procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, per violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.; 3 e 112 Cost. in relazione agli artt. 73 e 74 ord. giud.; 97 Cost.; 3, 111, 101 e 104 Cost.; 111, settimo comma Cost.;

Sentiti i difensori degli imputati suddetti, i quali hanno chiesto che la corte dichiari la manifesta infondatezza della eccezione sollevata e, altresi', l'inammissibilita' dell'appello proposto dal p.m. nei confronti degli imputati Vasile Cozzo Libertino e Di Franco Angelo;

O s s e r v a

Questa corte e' chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593, comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilita' dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Piu specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilita' di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalita' indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p. alla declaratoria in via preliminare di inammissibilita' dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilita' - per le parti - di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilita' dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilita' delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Altra questione per la quale la corte e' chiamata a pronunciarsi concerne la peculiare posizione relativa all'imputato Racinello Calogero nei cui confronti e' stata contestualmente pronunciata sentenza di condanna per un capo di imputazione ed assoluzione per i restanti ed avverso la cui decisione sono stati proposti distinti appelli da parte dello stesso impuato e del p.m.

Un primo, preliminare esame riguarda la rilevanza delle questioni proposte: rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che non essendo state dedotte da parte del p.m. appellante prove nuove sopravvenute nei limiti temporali previsti per la proposizione dell'appello e trovando applicazione - per effetto della disciplina transitoria - la previsione normativa di cui all'art. 1 della legge n. 46/2006, ne deriverebbe la necessaria pronuncia di inammissibilita' dell'appello ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, in relazione alla previsione di...

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