Ordinanza emessa il 10 maggio 2006 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento penale a carico di Chiado' Cutin Luigi Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammissibilita' dell'appello proposto prima dell'entrata in...

La Corte di appello

Ha pronunciato la seguente ordinanza, nel processo a carico di Chiado' Cutin Luigi Dario, nato a Cafasse il 25 aprile 1952, ivi res. via Monasrerolo n. 21, difeso dagli avv. Antonio Rossomando e Wilmer Perga del Foro di Torino;

Rilevato che all'imputato era contestato in primo grado il reato di cui all'art. 589 c.p. e che all'esito del giudizio abbreviato il g.u.p. presso il Tribunale di Torino con sentenza del 23 maggio 2003 lo assolveva perche' il fatto non sussiste;

Rilevato che avverso tale sentenza presentavano appello sia i difensori delle parti civile (genitori e fratello del defunto Grassadonia Antonio) che il p.g. chiedendo i primi che venisse ritenuta la responsabilita' dell'imputato per il reato ascrittogli e che venisse condannato al risarcimento di tutti i danni derivati alle parti civili ed il secondo la condanna dell'imputato per il reato ascrittogli alle pene di legge previa, ove ritenuto necessario dalla corte, l'espletamento di perizia tecnica;

Rilevato che all'udienza del 10 maggio 2006 il p.g. ha ravvisato non applicabile l'immediata conversione dell'atto di appello del p.g. in ricorso in cassazione e la contestuale conversione dello stesso ricorso in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p., come riformulato dalla legge citata, per connessione con l'appello delle parti civili, ed ha chiesto che la Corte di appello pronunciasse ordinanza con cui dichiarasse rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 593 c.p.p. (cosi' come modificato dall'art. 1, legge 20 febbraio 2006, n. 46) e 10 della stessa legge per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione;

Rilevato che la difesa delle parti civili si e' associata alle richieste del p.g. e la difesa dell'imputato si e' rimessa;

Osserva quanto segue

  1. - E' necessario valutare la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal p.g. presso questa corte di appello degli artt. 593 c.p.p., come modificato dalla legge n. 46/2006, e dell'art. 10 commi primo, secondo e terzo della stessa legge.

2.1. - La voluntas legis e' indubbiamente nel senso indicato dal p.g., cioe' quella di precludere in ogni caso all'accusa (p.m. o p.g.) la facolta' di proporre appello avverso sentenza di proscioglimento, salva l'ipotesi che la stessa, nell'atto di appello abbia richiesto l'assunzione di una nuova prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado che il giudice reputi decisiva (ipotesi quest'ultima che non ricorre nel caso di specie).

Non e' sostenibile la tesi che l'appello proposto dall'accusa contro la sentenza di assoluzione emessa in primo grado, siccome inammissibile a mente dell'art. 10 secondo comma legge citata, deve automaticamente essere convertito in ricorso per cassazione, salvo poi convertirlo di nuovo in appello ex art. 580 c.p.p., avendo constatato a questo punto che contro la stessa sentenza possono dirsi proposti dei mezzi di impugnazione tra loro diversi e che e' ravvisabile la connessione di cui all'art. 12 c.p.p. tra i singoli mezzi di impugnazione.

2.2. - La chiarezza della voluntas legis non esclude tuttavia che si renda ugualmente necessario interpretare la norma transitoria dell'art. 10 secondo comma della legge citata, laddove prescrive al giudice, avanti il quale pende l'appello in seguito all'impugnazione proposta dal p.g. prima dell'entrata in vigore della stessa legge, di emettere ordinanza non impugnabile con la quale dichiarare l'inammissibilita' dell'appello stesso; non esclude che, inoltre, si renda anche necessario definire la portata e l'ambito di applicazione della norma dell'art. 10 terzo comma della stessa legge, che prevede che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa puo' essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado; non esclude che si debba, da ultimo, definire anche l'applicabilita' alla presente fattispecie della disposizione dell'art. 580 c.p.p.

2.3.- La corte e' dell'avviso che l'appello proposto ex art. 595 c.p.p. debba...

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