Ordinanza emessa il 11 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 ottobre 2006) dal tribunale di Perugia - Sez. distaccata Assisi - nel procedimento penale a carico di Caruana Antonino ed altra Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecunia...

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del proc. pen. n. 290/03 R.G. Dib. e n. 1385/1999 R.G. not. Reato a carico di Caruana Antonino, nato l'8 marzo 1947 a Porto Empedocle (Agrigento) e Sebastiani Rita, nata il 6 ottobre 1950 a Foligno (Perugia) rinviato per la discussione all'odierna udienza;

Considerato che entrambi i predetti sono cbiamati a rispondere, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna del 17 ottobre 2002, dei reati di cui agli artt. 110 e 594 c.p., mentre la sola Sebastiani anche del reato di cui all'art. 582 c.p., per fatti avvenuti il 13 ottobre 1998 in Assisi (PG);

Rilevato che, essendo stato il dibattimento aperto in data 28 ottobre 2003, non possono applicarsi, ex axt. 10, terzo comma, della legge n. 251/2005, i termini di prescrizione previsti dall'art. 157 c.p., come novellato dall'art. 6 della legge n. 251/2005, benche' piu' favorevoli;

Considerato in particolare che nel caso di specie deve aversi riguardo al disposto del nuovo art. 157, quinto comma, c.p., in forza del quale, allorche' per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine prescrizionale di tre anni, che in caso di interruzione della prescrizione, puo' essere aumentato di un quarto, e segnatamente fino a tre anni e nove mesi;

Atteso che tale previsione deve essere riferita al reati oggi di competenza del giudice di pace, per i quali in effetti, al sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 274/2000, puo' essere irrogata nei casi di cui al secondo comma, lettere a) seconda parte, b) e c), la sanzione della permanenza domiciliare o del lavoro sostitutivo, in alternativa, alla mera pena pecuniaria;

Rilevato che tutti i reati per cui e' processo, stante il tenore dell'imputazione, sono oggi di competenza del giudice di pace e che dunque, ai sensi dell'art. 2 c.p., essi sono soggetti al piu' favorevole trattamento sanzionatorio dettato dall'art. 52 del decreto legislativo n. 274 citato;

Rilevato che, laddove si potessero applicare, perche' piu' favorevoli, i termini di prescrizione previsti dall'art. 157 c.p. novellato, il procedimento risulterebbe gia' prescritto;

Rilevato che, in relazione al tipo di sanzione prevista, risulterebbe corrispondentemente applicabile anche il nuovo termine di prescrizione di anni tre aumentabile di un quarto;

Ritenuto infine che appaiono rilevanti e non manifestamente infondate le due questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 5, c.p., come...

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