Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Intervento di soggetto privo di interesse qualificato ad intervenire - Inammissibilita'. Lavoro (rapporto di) - Legge della Regione Lombardia - Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) - Personale assunto succe...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 13, della legge Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia), promossi con ordinanze del 27 luglio 2004 dal Tribunale di Lecco nel procedimento civile vertente tra la F.P. Cgil Funzione Pubblica della Provincia di Lecco ed altra e la Casa di riposo dott. Luigi e Regina Sironi Onlus, iscritta al n. 978 del registro ordinanze 2004, e del 3 giugno 2005 dal Tribunale di Mantova nel procedimento civile vertente tra la Fondazione Isabella Gonzaga Onlus e la Funzione Pubblica Cgil di Mantova, iscritta al n. 434 del registro ordinanze 2005, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2004 e 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visti gli atti di costituzione della F.P.S. CISL-Federazione Pubblici Servizi della Provincia di Lecco, della Casa di riposo dott. Luigi e Regina Sironi Onlus, della Fondazione Isabella Gonzaga Onlus nonche' gli atti di intervento della F.P.S. CISL, Federazione Pubblici Servizi della Regione Lombardia, e della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Uditi gli avvocati Bassano Baroni e Lidia Ciabattini per la Casa di riposo dott. Luigi e Regina Sironi Onlus e per la Fondazione Isabella Gonzaga Onlus, Nico Cerana per la F.P.S. CISL, Federazione Pubblici Servizi della Provincia di Lecco, e gli avvocati Nicolo' Zanon e Andrea Manzi per la Regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza depositata il 27 luglio 2004 il Tribunale di Lecco ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 13, della legge Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia), in riferimento agli artt. 18, 39 e 117 della Costituzione.

    1.1.1. - L'incidente e' stato sollevato nel corso di un giudizio promosso dalle organizzazioni sindacali provinciali CGIL Funzione Pubblica e F.P.S. CISL della Provincia di Lecco, ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), al fine di denunciare il comportamento, asseritamente antisindacale, tenuto dalla Casa di Riposo dott. Luigi e Regina Sironi - ONLUS (gia' IPAB), consistito nell'applicazione unilaterale, ad un dipendente assunto dopo la privatizzazione della Fondazione convenuta, del CCNL "UNEBA" (Unione nazionale enti di beneficenza e assistenza), in luogo di quello "Regioni ed Autonomie locali", e segnatamente nella mancata concertazione del contratto collettivo da applicare, in violazione del disposto dell'art. 18, comma 13, della legge Regione Lombardia n. 1 del 2003.

    Nel resistere alla domanda attrice, la parte convenuta aveva dedotto che, nella fase immediatamente precedente alla sua trasformazione in ente di diritto privato, essa aveva comunicato alle organizzazioni ricorrenti quale contratto collettivo avrebbe applicato; che la disposizione addotta a fondamento del ricorso non imponeva affatto l'obbligo di raggiungere un accordo con le associazioni sindacali circa la disciplina contrattuale da osservare; e infine che la norma invocata era costituzionalmente illegittima.

    1.1.2. - Il giudice a quo osserva, in punto di non manifesta infondatezza, che la lesione degli artt. 18 e 39 della Costituzione deriverebbe dalla violazione, da parte della norma censurata, del principio della liberta' ordinamentale riconosciuta alle organizzazioni sindacali. La contrattazione collettiva, invero, sfuggirebbe a qualsivoglia intervento "eteronomo", segnatamente nel senso che non potrebbe, con legge - e tanto meno con legge regionale - stabilirsi da quale contratto e di quale livello debba essere disciplinato un certo rapporto, essendo la relativa scelta rimessa esclusivamente alle parti contraenti. Peraltro, la norma censurata porterebbe all'applicazione, a rapporti di lavoro di diritto privato, di un contratto collettivo - quello delle "Regioni ed autonomie locali" - previsto per la disciplina di rapporti del "comparto pubblico" e stipulato, ex parte datoris, dall'ARAN, e cioe' da un soggetto che, in quanto rappresentativo delle sole amministrazioni pubbliche, giammai potrebbe rappresentare un datore di lavoro privato.

    Ad avviso del rimettente, inoltre, la norma censurata violerebbe altresi' l'art. 117 della Costituzione, in quanto interverrebbe a regolamentare rapporti di natura privatistica, come tali sottratti alla potesta' legislativa delle regioni.

    1.1.3. - Quanto alla rilevanza del prospettato dubbio, la questione sarebbe "determinante per la decisione della controversia in atti".

    1.2. - Si e' costituita la F.P.S. CISL - (Federazione Pubblici Servizi) della Provincia di Lecco - che ha chiesto dichiararsi inammissibile, ovvero infondata, la questione sollevata.

    1.2.1. - Ricapitolata l'evoluzione normativa delle IPAB - a partire dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), cosiddetta legge Crispi, e dal trasferimento alle Regioni delle funzioni relative alle IPAB, ad opera del d.P.R. n. 616 del 1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) - la deducente ricorda come la Corte costituzionale (sentenza n. 173 del 1981) abbia dichiarato incostituzionale la norma (art. 25, comma quinto, del d.P.R. n. 616 del 1977) che, trasferendo ai comuni personale, beni e funzioni delle IPAB, aveva sovvertito il principio - posto a fondamento della legge n. 6972 del 1890 - del rispetto della volonta' dei fondatori, pur dovendosi prevedere un sistema di controlli, in ragione del fine pubblico dell'attivita' svolta, in regime di autonomia, da tali enti.

    Segnala inoltre la deducente Federazione come la peculiarita' della natura giuridica delle IPAB - caratterizzata dall'intrecciarsi di una disciplina pubblicistica, in funzione di controllo, con una notevole permanenza di elementi privatistici, ulteriormente ribadita nella sentenza n. 195 del 1987 - porto' questa Corte (sentenza n. 396 del 1988) a dichiarare l'illegittimita' dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevedeva che le IPAB regionali e infraregionali continuassero a sussistere come soggetti di diritto privato, qualora possedessero i requisiti di un'istituzione privata.

    Fissati dalle leggi regionali lombarde 27 marzo 1990, n. 21, e 27 marzo 1990, n. 22, la procedura e i requisiti perche' le IPAB interessate ottenessero il riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato, il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), ha, tra l'altro, disposto che le istituzioni inquadrate come aziende di servizi o persone giuridiche di diritto privato conservano i diritti e gli obblighi anteriori a tale inquadramento, tra i quali quelli inerenti al mantenimento, da parte del personale dipendente, dell'anzianita' pregressa (art. 4).

    1.2.2. - Cio' posto, evidenzia la deducente come, in piena aderenza ai principi di cui agli artt. 18, 38 e 118 della Costituzione, nonche' alle linee guida della legge 8 novembre 2000, n. 328, e del d.lgs. n. 207 del 2001, la legge della Regione Lombardia n. 1 del 2003 abbia provveduto al riordino delle IPAB operanti sul suo territorio, mediante la loro trasformazione in Aziende di servizi alla persona (ASP) o in persone giuridiche di diritto privato, senza scopo di lucro, prevedendo - ad integrazione del disposto dell'art. 4 del predetto decreto legislativo e in conformita' alle...

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