Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Imposte e tasse - Norme della Regione Toscana - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Rideterminazione degli importi a decorrere dal 1? gennaio 2006 - Ricorso del Governo - Violazione dei limiti temporali indicati dalla legislazione statale che prevede la fis...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 24 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 2 marzo 2006 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2006;

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 2006 il giudice relatore Franco Gallo;

Uditi l'avvocato dello Stato Giancarlo Mando' per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 24 febbraio 2006 e depositato il 2 marzo successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 30 dicembre 2005, il quale sostituisce l'art. 23-bis, comma 1, della legge della stessa Regione 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), per violazione degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione.

    Il ricorrente censura la suddetta disposizione, nella parte in cui prevede un nuovo ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2006, perche' tale decorrenza - essendo stata la legge regionale emanata dopo il 31 luglio 2005 - violerebbe il disposto dell'art. 3, comma 29, della legge statale 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per il quale la legge regionale che fissa l'ammontare dell'imposta deve essere emanata "entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo", intendendosi "prorogata la misura vigente" nel caso di mancato rispetto di tale termine.

    A sostegno del ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che il tributo...

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