Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanita' pubblica e altre disposizioni per settore sanitario e sociale - Ricorso del Governo - Rinuncia al ricorso seguita dalla accettazione della controparte - Esti...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), i) e k), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanita' pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 ottobre 2005, depositato in cancelleria il 26 ottobre 2005 ed iscritto al n. 89 del registro ricorsi 2005;

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 2006 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 21 ottobre 2005 e depositato il successivo 26 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), i) e k), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanita' pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), "per contrasto con gli articoli 5, punto 16, e 6, punto 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con l'art. 117, secondo comma, Cost., nonche' con i principi fondamentali della legislazione statale nelle materie in essi trattate";

che, ad avviso del ricorrente, le disposizioni impugnate "eccedono dalle competenze statutarie regionali previste agli artt. 5, punto 16, e 6, punto 2, della legge cost. n. 1 del 1963, incidendo, per un verso, su materie riservate dalla Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato e, per altro verso, su principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale in materia di salute e tutela e sicurezza del lavoro";

che, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera b), nel prevedere l'abolizione...

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