Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 113 del 31 luglio 2006)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

Il PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente all'Art. 6 della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna 19 settembre 1979 e ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, alla Convenzione relativa alla biodiversita', firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, e conformemente all'Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, intende assicurare la conservazione della fauna minore di cui al comma 2, quale componente essenziale delle biocenosi e degli habitat naturali e seminaturali.

  2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, per fauna minore si intendono tutte le specie animali presenti sul territorio emiliano-romagnolo di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, compresi i micromammiferi e i chirotteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi.

  3. Al fine di cui al comma 1, la Regione, le province, gli enti di gestione delle aree protette, i comuni e le comunita' montane:

    1. salvaguardano la fauna minore tutelandone le specie, le popolazioni e gli esemplari, proteggendone gli habitat naturali e seminaturali e promuovendo la ricostituzione degli stessi;

    2. promuovono interventi funzionali al recupero delle condizioni idonee alla sopravvivenza delle specie della fauna minore, anche mediante azioni di conservazione in situ ed ex-situ;

    3. favoriscono l'eliminazione o la riduzione dei fattori limitanti, di squilibrio e di degrado ambientale nei terreni agricoli e forestali, negli alvei dei corsi d'acqua e canali, nei bacini lacustri naturali e artificiali, nei maceri, nelle pozze e negli acquitrini anche a carattere temporaneo e nelle raccolte d'acqua artificiali o semi artificiali quali vasche, lavatoi e abbeveratoi ed in corrispondenza di infrastrutture ed insediamenti;

    4. promuovono studi e ricerche sulla fauna minore ed incentivano iniziative didattiche e divulgative volte a diffonderne la conoscenza ed il rispetto.

    Art. 2.

    Oggetto della tutela

  4. Sono oggetto della tutela di cui alla presente legge tutte le specie di anfibi, rettili e chirotteri presenti sul territorio emiliano-romagnolo, oltre alle specie particolarmente protette ai sensi dei comma 2, nonche' i loro habitat trofici, di riproduzione e di svenamento.

  5. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, sono considerate particolarmente protette:

    1. le specie di cui agli allegati II) e IV) della direttiva 92/43/CEE;

    2. le specie appartenenti all'elenco regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'Art. 6 della presente legge;

    3. le specie appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'Art. 1, comma 2, indicate come rare o minacciate da direttive comunitarie o norme nazionali.

  6. Per le specie ittiche sono fatte salve le disposizioni del regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalita' di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna) in attuazione dell'Art. 31 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna).

  7. E' consentita la raccolta in natura delle chiocciole (Molluschi Elicidi di interesse alimentare) solo per uso e consumo diretto, con un limite massimo giornaliero e personale di 1000 grammi.

  8. Non e' consentita la raccolta in natura di chiocciole e rane nei territori compresi all'interno del sistema delle aree protette ai sensi dell'Art. 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) salvo diverse disposizioni degli enti di gestione competenti.

  9. E' vietata la vendita di...

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