Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, Art. 33. Approvazione modifiche al regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della protezione civile.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 23 agosto 2006)

IL PRESIDENTE

Premesso che ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 l'amministrazione regionale assume a propria rilevante funzione quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumita' delle persone e o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di situazioni di pericolo che per loro natura o per estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie;

Precisato che la predetta funzione di coordinamento spetta al Presidente della Regione o all'assessore regionale dallo stesso delegato e si realizza in concorso con gli organi del servizio nazionale della protezione civile;

Atteso che al Presidente della Regione o all'assessore regionale dallo stesso delegato spetta altresi' assicurare, in caso di emergenza, il necessario coordinamento dell'attivita' degli organi e delle strutture regionali per la protezione civile e per le politiche di prevenzione con quella degli organi e delle strutture statali di protezione civile, operanti nella regione;

Evidenziato che ai sensi dell'Art. 33 della legge regionale n. 64/1986 e' costituito il fondo regionale per la protezione civile con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, come disciplinato dall'Art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Dato atto che ai sensi dell'Art. 33, terzo comma il suddetto fondo e' amministrato dal Presidente della Regione o dall'assessore dallo stesso delegato;

Vista la legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, recante ´Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energiaª, che introduce modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

Precisato, in particolare, che ai sensi dell'Art. 1, comma 3 della citata legge n. 15/2004 e' inserito, dopo il terzo comma dell'Art. 33 della legge regionale n. 64/1986, il comma 3-bis che, nell'ambito dell'amministrazione del fondo regionale per la protezione civile, autorizza il Presidente della Regione o l'assessore dallo stesso delegato a gestire parte del fondo stesso in contanti, anche tramite sistemi elettronici di pagamento, al fine di eseguire forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle esigenze del sistema regionale integrato di protezione civile;

Visto il proprio decreto 20 giugno 2005, n. 0195/Pres., con cui e' stato...

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