Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi per lo svolgimento di auto-servizi internazionali di collegamento tra il Friuli-Venezia Giulia e la Croazia in attuazione dell'Art. 6, comma 102, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) come integrata dall'Art. 4, comma 60, del...

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 30 agosto 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'Art. 6, comma 102, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per lo svolgimento di autoservizi internazionali di collegamento tra il Friuli-Venezia Giulia e la Croazia;

Visto l'Art. 4, comma 60, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) che per lo svolgimento dei citati autoservizi dispone che «in fase di prima attuazione sono considerate ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2006»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), la quale all'Art. 30 prevede che i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti per legge;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' ed infrastrutture di trasporto, servizio trasporto pubblico locale;

Considerato che:

a norma dell'Art. 1, paragrafo 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 684/1992 del 16 marzo 1992 (regolamento del consiglio relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus) «in caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro ed a destinazione di un Paese terzo e viceversa», qualora non siano intervenuti accordi tra la comunita' ed i Paesi terzi interessati, restano impregiudicate «le disposizioni relative ai trasporti che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e questi Paesi terzi»;

tra la Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia e la Repubblica italiana in data 27 luglio 1960 a Belgrado e' stato stipulato un accordo sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci;

sulla base dell'accordo succitato sono state stabilite, attraverso riunioni bilaterali tra la delegazione del Ministero dei trasporti della Repubblica di Croazia ed la delegazione del Ministero dei trasporti della Repubblica italiana, le condizioni di esercizio per il regolare svolgimento dei servizi internazionali di trasporto sia di merci che di viaggiatori tra i due Paesi attraverso il rilascio di apposite concessioni;

il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, il quale stabilisce all'Art. 10, paragrafo 1, secondo capoverso, che l'ammontare della compensazione deve essere pari alla differenza tra i costi imputabili alla parte dell'attivita' dell'impresa interessata dall'obbligo di servizio pubblico e l'introito corrispondente;

pertanto tali...

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