Modifica della legge regionale del 12 dicembre 1997, n. 43 .

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 141 del 2 ottobre 2006)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. Il comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 ´Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della legge regionale 14 aprile 1995, n. 37ª e cosi' sostituito:

    ´1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, concorre allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito nel settore agricolo, sostenendo prioritariamente processi di aggregazione e fusione tra gli organismi medesimi.ª.

    Art. 2.

  2. L'Art. 3 della legge regionale n. 43 del 1997 e' cosi' sostituito:

    ´Art. 3 (Contributi regionali). - 1. Il contributo regionale di cui all'Art. 1, comma 2, lettera a), e' concesso secondo criteri stabiliti dalla giunta regionale in base al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti, nonche' del valore globale delle garanzie prestate dalle cooperative e dai consorzi sulle operazioni di finanziamento erogate ed ancora in essere alla chiusura dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda.

  3. Il contributo di cui al comma 1, sommato a quello eventualmente concesso per le medesime finalita' da altri enti pubblici, non puo' eccedere la quota del patrimonio di garanzia e dei fondi, comprensivi anche delle fideiussioni prestate a favore degli organismi, sottoscritti complessivamente dai soci e dai privati sostenitori.

  4. La giunta regionale, nel definire i criteri di cui al comma 1 e nel fissare le modalita' per la concessione del concorso di cui all'Art. 1, comma 2, lettera b), individua specifici meccanismi di riparto dei fondi atti ad incentivare operazioni di fusione o aggregazione tra le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi.

  5. Il contributo di cui all'Art. 1, comma 2, lettera c), e' fissato nella misura massima del settanta per cento delle spese ammissibili.

  6. L'aiuto finanziario regionale interviene:

    1. sul credito a breve termine, per una durata massima di dodici mesi nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa comunitaria vigente...

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