Ordinanza emessa il 30 maggio 2006 dal tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Petti Roberta ed altro Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Appello proposto dalla parte civile prima dell'entrata in vigore della novella ai soli effetti della responsabilita' civile contro la sentenza di p...

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 1/05 RG.App. nei confronti di Petti Roberta e Scarano Pasquale, imputati ciascuno del delitto di cui all'art. 594 quarto comma c.p., alla pubblica udienza del 30 maggio 2006 ha pronunziato la seguente ordinanza.

  1. - Con sentenza emessa in data 21 ottobre 2004 il giudice di pace di Reggio Emilia ha assolto Petti Roberta e Scarano Pasquale dal reato di ingiuria aggravata a loro, ascritto, perche' il fatto non sussiste (ha altresi' dichiarato non doversi procedere nei confronti di terzo imputato del medesimo reato, per intervenuto decesso del medesimo). Avverso tale sentenza la parte civile Montinara Laura, costituita nel giudizio di primo grado - ma non ricorrente a norma dell'art. 21, d.lgs. n. 274/2000 - ha proposto appello, a mezzo del difensore munito di procura speciale, avanti a questo giudice in composizione monocratica, chiedendo, in riforma della decisone, la condanna della Petti e dello Scarano alle pene di giustizia e la condanna generica degli stessi ai danni e al pagamento di una provvisionale.

  2. - L'appello e' stato proposto prima dell'entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che, con l'art. 9, ha oggi abrogato in toto l'art. 577 c.p.p. Tale norma consentiva alla parte civile l'impugnazione, anche agli effetti penali, della sentenza di proscioglimento per i reati di ingiuria - come quello oggetto del presente giudizio - pure se emessa dal giudice di pace, visto il rinvio di cui all'art. 2, d.lgs. n. 274/2000 (e cio' anche se la parte civile non fosse autrice del ricorso immediato a quel giudice ai sensi dell'art. 21, d.lgs. cit.: cfr. Cass., sez. V, 14 novembre 2005, n. 41148; in CED Cass., n. 232589). Nulla in particolare disponendo la norma transitoria di cui all'art. 10, legge n. 46/2006 per l'appello della parte civile, se non il principio dell'applicabilita' della nuova normativa ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, la presente impugnativa deve essere dichiarata inammissibile nella parte in cui censura il capo penale della decisione.

  3. - Resta tuttora in vigore l'art. 576, c.p.p. - sempre richiamato in base al rinvio della normativa sul giudice di pace al codice di rito (art. 2, d.lgs n. 274/2000) - che facoltizza la parte civile ad impugnare la sentenza di proscioglimento, ma ai soli effetti della responsabilita' civile. L'art. 6 della legge n. 46/2006 ha pero' eliminato nel testo della norma l'inciso "con il mezzo previsto dal pubblico mistero", cioe' il collegamento che permetteva di qualificare come appello l'impugnativa proposta dalla parte civile nell'ipotesi in questione. Si applica allora il sempre vigente principio di tipicita', fissato dall'art. 568, comma 1, c.p.p., che postula un sistema chiuso per cui ogni atto e' impugnabile solo nei "casi" e con i "mezzi" stabiliti dalla legge. La sentenza di...

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