Ordinanza emessa il 26 maggio 2006 dal G.I.P. del Tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Rosso Francesca Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche - Prevista competenza del tribunale monocratico, anziche' del giudice di pace - Irragionevolezza - Ingiustificato trattamento sanzionatorio piu' s...

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del proc. pen. n. 4667/05 nei confronti di Rosso Francesca, nata a Savona l'11 marzo 1976 residente in Cairo Montenotte via Lavagna n. 14, difesa dall'avv. A. Bonifacino, imputata del reato di cui all'art. 186 c.d.s. commesso in Albenga il 15 agosto 2005 "per aver circolato alla guida del veicolo tg. BZ348VN in stato di ebbrezza derivante dall'uso di alcool (concentrazione accertata con etilometro pari a 0,66 g/l);";

Vista l'istanza di oblazione presentata dall'imputata;

O s s e r v a

L'art. 5 del d.l. n. 151/2003, convertito nella legge n. 214/2003, ha trasferito al Tribunale la cognizione del reato di cui all'art. 186 c.d.s. (guida in stato di ebbrezza), in precedenza attribuita al giudice di pace ai sensi dell'art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 274/2000.

Tali modifiche non hanno invece interessato la fattispecie di cui all'art. 187 c.d.s. (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), con la conseguenza che la competenza a giudicare tale ultimo reato e' rimasta al giudice di pace.

Allo stato attuale della noimativa, pertanto, il reato di guida in stato di ebbrezza, sanzionato dall'art. 186 c.d.s., e' di competenza del Tribunale; quello di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, sanzionato dall'art. 187 c.d.s., e' di competenza del giudice di pace.

Tali conclusioni non possono essere messe in discussione, alla luce del dettato letterale dell'art. 5 della "novella" e della interpretazione univoca dalla giurisprudenza (Cass. n. 35628 del 27 settembre 2005) e dagli organi amministrativi competenti (circolare 29 dicembre 2005, n. prot. 300/A/1/42175/109/42 del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza).

Va peraltro evidenziato che le fattispecie sanzionate rispettivamente dagli artt. 186 e 187 c.d.s. sono sostanzialmente identiche; l'unica differenza risiede nel fatto che l'alterazione da alcool (art. 186 c.d.s.) richiede, per la rilevanza penale, il superamento della "quantita" del tasso alcoolemico normativamente previsto, mentre per l'alterazione da stupefazione (art. 187 c.d.s.) si prescinde da ogni quantificazione.

E' evidente che tale unica differenziazione non e' certamente idonea a giustificare il diverso regime sanzionatorio e la diversa competenza a giudicare.

Il trattamento sanzionatorio oggi previsto per l'ipotesi di cui all'art. 186 c.d.s. e' piu' severo rispetto a quello previsto dall'art. 187 c.d.s. (cfr. Cass. sez...

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