Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. Straniero e apolide - Modifiche al regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione - Procedimento di assunzione di lavoratori subordinati extracomunitari - Previsione di forme di raccordo tra lo Sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'orga...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione) promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato l'11 aprile 2005, depositato in cancelleria il 14 aprile 2005 ed iscritto al n. 20 del registro conflitti 2005.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2006 il giudice relatore Maria Rita Saulle;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato l'11 aprile 2005 e depositato il 14 aprile successivo, la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale protempore, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all'art. 24, comma 1, del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione), perche' venga dichiarato che non spetta allo Stato prevedere che nelle Regioni a statuto speciale "sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo", con conseguente annullamento, in parte qua, dell'atto impugnato.

    La ricorrente assume, in particolare, che la disposizione in questione violerebbe gli artt. 117, commi terzo e sesto, 118, commi primo e secondo, della Costituzione (in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo quinto della parte seconda della Costituzione"), gli artt. 4, primo comma, e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonche' l'art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

    Premette la Regione ricorrente che, in virtu' dell'art. 6, numero 2, dello statuto speciale, essa ha competenza legislativa integrativa ed attuativa in materia del lavoro e che, con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), "al fine di realizzare nella Regione Friuli-Venezia Giulia un organico sistema di servizi per l'impiego", le sono state delegate le funzioni amministrative in precedenza esercitate dall'ufficio regionale e dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nonche' dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

    Per altro verso, a seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, l'art. 117, terzo comma - da ritenersi...

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