Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Procedura di amministrazione straordinaria cosiddetta - Esperibilita' delle azioni revocatorie fallimentari in costanza di un programma di ristrutturazione dell(...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dagli artt. 4-ter e 4-quater del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119 (Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, promossi con ordinanze del 16 e del 23 febbraio 2006 dal Tribunale ordinario di Parma nei procedimenti civili vertenti tra Parmalat S.p.a. in amministrazione straordinaria e G.E. Capital Finance S.p.a. e tra Parmalat Finance Corporation B. V. in amministrazione straordinaria e UBS Limited ed altra, iscritte ai numeri 162 e 163 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visti gli atti di costituzione di Parmalat S.p.a. in amministrazione straordinaria e di Parmalat Finance Corporation B. V. in amministrazione straordinaria, di G.E. Capital Finance S.p.a., di UBS Limited, nonche' gli atti di intervento di Parmalat S.p.a. e del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Ritenuto che, nel corso di due giudizi civili, il Tribunale ordinario di Parma, con distinte ordinanze di pressoche' identico contenuto, emesse l'una il 16 febbraio 2006 e l'altra il 23 febbraio 2006, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dagli artt. 4-ter e 4-quater del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119 (Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, nella parte in cui stabilisce che le azioni revocatorie previste dagli artt. 49 e 91 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), possono essere proposte anche in costanza di un programma di ristrutturazione dell'impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria;

che entrambe le ordinanze di rimessione premettono, in punto di fatto, che la Parmalat S.p.a., con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 24 dicembre 2003, e' stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003 e del decreto legislativo n. 270 del 1999, e che il Tribunale ordinario di Parma, con sentenza del 27 dicembre 2003, ha dichiarato lo stato di insolvenza della medesima societa', con estensione della procedura concorsuale a Parmalat Finanziaria S.p.a. e ad altre societa' facenti parte di un unico gruppo;

che, nel primo giudizio (n. 162 r.o. 2006), Parmalat S.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario, ha convenuto in giudizio G.E. Capital Finance S.p.a. per ottenere la revoca dei pagamenti eseguiti da Parmalat S.p.a., a favore della convenuta, nell'anno precedente alla dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza per un importo complessivo di euro 82.463.693,47, ovvero, in subordine, per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disciplina della cessione dei crediti d'impresa), di cessioni di crediti per un importo complessivo di euro 62.062.693,40;

che, nel secondo giudizio (n. 163 r.o. 2006), il commissario straordinario di Parmalat Finance Corporation B. V., anch'essa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, ha convenuto in giudizio UBS Limited per ottenere la revoca degli accordi intercorsi tra la stessa Parmalat Finance Corporation B. V., Parmalat S.p.a. e la convenuta UBS Limited in data 9 giugno 2003, e, in particolare, dell'acquisto da parte della prima "delle CLN Banco Totta" e, conseguentemente, la condanna di UBS Limited alla restituzione della somma di euro 290.000.000,00;

che, in entrambi i giudizi, le convenute hanno resistito alla domanda, eccependo in via pregiudiziale l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge n. 347 del 2003, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost;

che, quanto alla rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale, i giudici rimettenti affermano che essa e' insita "nella proposizione dell'azione revocatoria" fallimentare, resa...

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