Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 30 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

Il PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'Art. 5 della legge regionale n. 23/2001

  1. Dopo il comma 10-bis dell'Art. 5 (Finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e dello sport) della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, e' inserito il seguente:

    10-ter. Per le finalita' e nei territori di cui al comma 10, i contributi concessi a istituzioni e associazioni della minoranza slovena ai sensi dell'Art. 25, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sono concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

    .

  2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'Art. 5, comma 10-ter, della legge regionale n. 23/2001, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unita' previsionale di base 8.4.330.2.1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1640 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

    Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 13/2001 concernente interventi in zone montane

  3. Al comma 1 dell'Art. 9 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), dopo le parole: «e degli altri soggetti di gestione associata» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci,».

  4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'Art. 9, comma 1, della legge regionale n. 13/2001, come modificato dal comma 1, continuano a far carico all'unita' previsionale di base 11.6.330.2.3 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 2843 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione e' sostituita dalla seguente «Contributi al consorzio boschi carnici, ad altri consorzi forestali pubblici e privati e ad aziende speciali per la gestione e il potenziamento dei beni silvo-pastorali dei comuni, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento, nonche' per il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale, nonche' spese per la costituzione e l'avviamento dei consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri soggetti di gestione associata, ivi comprese le associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci.».

  5. L'Art. 17 della legge regionale n. 13/2001, come sostituito dall'Art. 28, comma 1, della legge regionale n. 18/2004, e' sostituito dal seguente:

    Art. 17 (Servizio scolastico). - 1. Al fine di concorrere al miglioramento del servizio scolastico nei territori montani, con particolare riferimento all'obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuita' didattica nell'offerta formativa, la Regione e' autorizzata a intervenire, a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti ubicati nei territori medesimi, mediante la concessione di:

    a) contributi pluriennali, articolati su una durata massima di cinque anni, a beneficio di insegnanti nominati a tempo indeterminato che assumono quale sede permanente di servizio un istituto scolastico ubicato nei territori di cui all'Art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche;

    b) contributi annuali a beneficio di insegnanti nominati a tempo determinato che, avendo prestato almeno un anno di servizio in un istituto ubicato nei territori di cui alla lettera a), riconfermano senza interruzione la scelta della medesima sede di servizio. L'importo del contributo puo' essere fissato in modo differenziato, in relazione al numero di anni di servizio precedentemente prestati nella medesima sede scolastica.

    2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a favore di insegnanti la cui residenza e' situata in un comune posto a una distanza di almeno venti chilometri dal comune ove e' ubicato l'istituto ove gli stessi prestano servizio.

    3. Le spese di cui al comma 1 sono poste a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'Art. 20 della legge regionale n. 33/2002, e sono assegnate con le modalita' e nei termini di cui agli articoli 19 e 20 della medesima legge regionale n. 33/2002.

    4. Le comunita' montane e le province competenti per territorio provvedono alla concessione dei contributi per il tramite dei comuni ove ha sede l'istituto scolastico presso il quale i beneficiari prestano servizio. La misura dei contributi, i criteri di priorita' e le modalita' di concessione ed erogazione degli stessi sono stabiliti con apposito regolamento regionale di esecuzione.

    5. Tra le priorita' disciplinate dal regolamento di cui al comma 4 sono previste, nell'ordine, le seguenti:

    a) insegnanti che risiedono a maggiore distanza dall'istituto ove prestano servizio;

    b) insegnanti che prestano servizio presso istituti dell'istruzione secondaria di primo grado;

    c) insegnanti che prestano servizio presso istituti dell'istruzione secondaria di secondo grado;

    d) insegnanti che prestano servizio presso istituti dell'istruzione primaria.

    4. In via transitoria, per le sole domande presentate, ai sensi dell'Art. 17 della legge regionale n. 13/2001, prima dell'entrata in vigore della presente legge, e' destinata la spesa di 155.000 euro a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano e a esse continua ad applicarsi la disciplina normativa previgente.

    5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'Art. 17 della legge regionale n. 13/2001, come sostituito dal comma 3, fanno carico all'unita' previsionale di base 11.8.330.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 1047, 1048 e 1051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

    .

    Art. 3. Modifica all'Art. 4 della legge regionale n. 25/1996 concernente edifici destinati all'agriturismo

  6. Dopo il comma 5 dell'Art. 4 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), e' aggiunto il seguente:

    5-bis. Al fine di favorire una maggiore connessione tra l'attivita' agricola e le attivita' commerciali che ne derivano, nei centri aziendali collocati in zona agricola, ove venga svolto un processo di trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo coltivato, e' ammessa la costruzione di nuovi edifici a uso agrituristico, nel rispetto di un indice di fabbricabilita' fondiaria massimo pari a 0,05 mc/mq e comunque non superiore a 2.500 metri cubi.

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    Art. 4.

    Aiuti «de minimis» nei settori dell'agricoltura e della pesca

  7. La giunta regionale con atto di indirizzo determina l'ambito di applicazione sul territorio regionale del Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca.

    Art. 5. Modifica alla legge regionale n. 80/1982 concernente il fondo di rotazione regionale nel settore agricolo

  8. Alla lettera g) del primo comma dell'Art. 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e successive modifiche, dopo le parole: «della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13» le parole: «, entro i limiti di spesa di 300.000 euro» sono soppresse.

    Art. 6. Interventi a garanzia delle operazioni di credito agrario a breve termine

  9. Ai beneficiari della legge regionale n. 80/1982, che estinguono anticipatamente i prestiti e mutui agevolati in ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere erogati, ai sensi della medesima legge regionale n. 80/1982, dei finanziamenti agevolati per un importo pari al debito residuo dei prestiti e mutui estinti.

  10. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unita' previsionale di base 11.1.330.2.828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 7290 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

    Art. 7.

    Trebbiatura e sgranatura a macchina di cereali e leguminose

  11. Sono soppresse la licenza e la denuncia relative alla trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose di cui al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose).

    Art. 8. Modifiche alla legge regionale n. 15/2000 concernente i prodotti biologici nelle mense pubbliche

  12. Al comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), dopo le parole: «tutelare la salute dei cittadini» sono aggiunte le seguenti: «e lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Friuli-Venezia Giulia».

  13. Dopo il comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 15/2000 e' inserito il seguente:

    1-bis. Per ottenere i contributi previsti dall'Art. 1, i prodotti di cui al comma 1 devono provenire almeno per il 40 per cento da aziende singole o associate con sede operativa o Unita' Tecnica Economica nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

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  14. Alla lettera b) del comma 1 dell'Art. 4 della legge regionale n. 15/2000 le parole: «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 90 per cento».

  15. Al comma 2 dell'Art. 4 della legge regionale n. 15/2000 le parole: «ai sensi dell'Art. 2, comma 3» sono soppresse.

  16. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'Art. 4, comma 1, lettera b), della legge regionale n...

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