Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 30 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e ambito di intervento

  1. La Regione riconosce nella citta' di Aquileia un patrimonio culturale fondamentale per l'identita' del Friuli-Venezia Giulia e una risorsa determinante per lo sviluppo economico del piu' vasto ambito territoriale di cui essa e' parte e ne promuove la valorizzazione, sulla base di un'intesa programmatica con i competenti organi dello Stato, sostenendo l'iniziativa coordinata delle amministrazioni pubbliche di livello statale, regionale e locale per la realizzazione di un parco archeologico vivo integrato nel tessuto sociale e urbanistico aquileiese e inserito nel circuito dei musei e dei siti di interesse storico archeologico di rilievo nazionale.

  2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione assume l'iniziativa della costituzione di una fondazione avente a oggetto la gestione degli interventi per la valorizzazione di Aquileia, aperta alla partecipazione delle istituzioni pubbliche competenti e delle istituzioni private che attivamente concorrano alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

    Art. 2. Fondazione per la valorizzazione archeologica monumentale e urbana di

    Aquileia

  3. La Regione costituisce una fondazione per la valorizzazione archeologica e urbanistica di Aquileia, di seguito denominata ´Fondazione Aquilejaª, in cui possono partecipare ed essere adeguatamente rappresentati negli organi di gestione, in qualita' di soggetti fondatori, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, il comune di Aquileia e la provincia di Udine.

    Art. 3.

    Elementi statutari

  4. Lo statuto della fondazione dovra' richiamare espressamente le finalita' della presente legge e prevedere tra i suoi compiti:

    1. la predisposizione di piani a carattere pluriennale delle attivita' di ricerca nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), avuto riguardo, con priorita', per aree di proprieta' pubblica e per le aree rese disponibili volontariamente dai proprietari;

    2. la predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell'assetto territoriale, anche con eventuale riferimento alla gestione del sito quale patrimonio mondiale dell'umanita' UNESCO e a supporto delle attivita' di pianificazione urbanistica di competenza degli enti locali, finalizzati alla valorizzazione delle aree archeologiche, nel quadro dello sviluppo coordinato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle infrastrutture a servizio delle aree residenziali e di quelle destinate alle attivita' produttive agricole, artigiane, turistiche, culturali e sociali;

    3. lo sviluppo del turismo culturale dell'area;

    4. il cofinanziamento degli interventi attuati sulla base dei piani di cui alle lettere a) e b) nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, nonche' alla predisposizione dei supporti organizzativi e logistici connessi agli interventi stessi.

  5. La fondazione puo' costituire societa' a prevalente partecipazione pubblica, nonche' acquistare e...

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