Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 ottobre 2006 (della regione Friuli-Venezia Giulia) Partecipazioni pubbliche - Societa' a capitale pubblico o misto costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali per la produzione di beni e servizi strumentali - Obbligo di operare es...

Ricorso della giunta regionale pro tempore, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 2241 del 22 settembre 2006 (doc. 1), rappresentata e difesa - come da procura a margine del presente atto dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, con domicilio eletto in Roma presso l'Ufficio di rappresentanza della regione, in Piazza Colonna, 355;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 e dell'art. 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006, supplemento ordinario n. 183, per violazione:

degli articoli 4, nn. 1, 1-bis, 6 e 14; 5, nn. 6, 8 e 9; 8 e 48 ss. della legge cost. n. 1 del 1963;

dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione, in relazione all'art. 10, legge cost. n. 3/2001;

degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, per i profili e nei modi di seguito illustrati.

F a t t o

La regione Friuli-Venezia Giulia e' dotata di potesta' legislativa primaria, ai sensi dell'art. 4 dello statuto, in materia di "ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto" (n. 1), di "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" (n. 1-bis), di "industria e commercio" (n. 6), di "istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale" (n. 14); inoltre, la regione e' dotata di potesta' legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 5 dello statuto, in materia di "istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" (n. 6), di "ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attivita' economiche nella regione" (n. 8) e di "istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico" (n. 9).

La regione e' poi competente in diverse materie nell'ambito delle quali si svolge l'attivita' degli enti pararegionali (v. infra).

In queste stesse materie, la regione e' titolare delle corrispondenti potesta' amministrative, in virtu' dell'art. 8, legge cost. n. 1/1963.

Alla regione e' anche garantita autonomia finanziaria, ai sensi degli artt. 48 ss. dello statuto.

In alcune delle materie sopra indicate, la regione e' soggetta ai soli limiti di cui all'art. 117, primo comma, Cost., trattandosi di materie che ricadono nella potesta' piena delle regioni ordinarie (art. 117, quarto comma, Cost.) e operando, dunque, l'art. 10, legge cost. n. 3/2001 (su cio' v. in seguito).

Con il d.-l. n. 223 del 2006, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, il Governo e' intervenuto - fra l'altro - nelle materie di cui sopra, comprimendo illegittimamente le prerogative statutarie della regione Friuli-Venezia Giulia. Il decreto e' stato convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248.

Di tale decreto vengono qui in considerazione, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 13 e 22.

L'art. 13 detta Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza. Il comma 1 stabilisce che, "al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parita' degli operatori, le societa', a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attivita' di tali enti, in funzione della loro attivita', con esclusione dei servizi pubblici locali, nonche', nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre societa' o enti". Il comma 2 aggiunge che "le societa' di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1".

Il comma 3 contiene una norma transitoria, disponendo che, "al fine di assicurare l'effettivita' delle precedenti disposizioni, le societa' di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita' non consentite" (primo periodo), e che "a tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attivita' non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa' da collocare sul mercato, secondo le procedure del d.l. 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi" (secondo periodo). Viene anche precisato, nello stesso comma (terzo e ultimo periodo) che "i contratti relativi alle attivita' non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma".

Infine, il comma 4 dispone che "i contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli", con la precisazione che "restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della predetta data".

L'art. 22 dispone la Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali.

La disposizione distingue tra gli enti "che adottano contabilita' anche finanziaria" e quelli che "adottano una contabilita' esclusivamente civilistica".

Per i primi (contabilita' anche finanziaria), "individuati ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311" e "con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette e delle istituzioni scolastiche", il comma 1 stabilisce che "gli stanziamenti per l'anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi ... sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilita' non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Per i secondi (enti ed organismi pubblici che adottano una contabilita' esclusivamente civilistica), lo stesso comma 1 statuisce che "i costi della produzione, individuati all'art. 2425, primo comma, lettera b), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento".

In ogni caso, le somme provenienti dalle riduzioni di cui sopra "sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato".

Il comma 2 dispone poi che, "per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali dell'anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2004, n. 311". E, anche in questo caso, "le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato".

Infine, ancora il comma 2 vieta "alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo".

La legge di conversione ha aggiunto nell'art. 1, d.l. n. 223/2006 il comma 1-bis, recante una clausola di salvaguardia, in virtu' della quale "le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione". Naturalmente, ove si ritenga che, per effetto di tale clausola, le...

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