Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 19 ottobre 2006 (della Regione Valle D'Aosta) Partecipazioni pubbliche - Societa' a capitale pubblico o misto costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali per la produzione di beni e servizi strumentali - Obbligo di operare esclusivam...

Ricorso della Regione Valle d'Aosta, con sede in Aosta, piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale n. 80002270074 in persona del presidente pro tempore, on. Luciano Caveri, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della deliberazione della giunta regionale n. 2754 del 22 settembre 2006, dai proff. avv. Giovanni Guzzetta e Francesco Saverio Marini, presso il cui studio sito in Roma, via Monti Parioli n. 48, ha eletto domicilio;

Contro il Governo in persona del Presidente del Consiglio del ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna n. 370, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 13, 28, comma 1, e 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2006), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nel supplemento ordinario n. 183/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 dell'11 agosto 2006.

F a t t o

  1. - Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. "decreto Bersani"), recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si propone, tra l'altro, di promuovere la concorrenza e la competitivita', di liberalizzare alcuni settori produttivi e di razionalizzare la spesa pubblica anche attraverso il contenimento delle spese per il personale delle pubbliche amministrazioni. La disciplina dettata dal decreto si applica, ai sensi del comma 1-bis, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano "in conformita' agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione".

  2. - L'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, cosi' come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, nel dettare "norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza", dispone, al comma 1, che "al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parita' degli operatori, le societa', a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attivita' di tali enti in funzione della loro attivita' - con esclusione dei servizi pubblici locali -, nonche', nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento estemalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre societa' o enti". Il medesimo comma esclude da quest'ultimo divieto, relativo alla partecipazione ad altre societa' o enti, le societa' di intermediazione finanziaria.

    Il successivo comma, nel ribadire che "le societa' di cui al comma 1 [...] non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1", qualifica le medesime societa' come "ad oggetto sociale esclusivo".

    L'art. 13, comma 3, del decreto-legge prevede un termine di dodici mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo, entro il quale le societa' destinatarie dei divieti menzionati al comma 1 debbono cessare le attivita' non consentite. Queste ultime attivita', entro ulteriori diciotto mesi, possono essere cedute a terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, o scorporate, anche attraverso la costituzione di una separata societa' da collocare sul mercato nel rispetto delle procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. I contratti relativi alle attivita' non cedute o scorporate perdono efficacia alla scadenza del termine di dodici mesi previsto per la cessazione delle attivita' non consentite.

    Il comma 4 dell'art. 13 dispone, infine, la nullita' dei contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge di cui trattasi, in violazione dei commi 1 e 2 del medesimo articolo. Tuttavia, conservano validita' i contratti che, pur conclusi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, siano adottati in esito a procedure di aggiudicazione perfezionate prima della stessa entrata in vigore. A tale riguardo sono comunque fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 13, relative alla possibilita' di cessione o di scorporo delle attivita'.

  3. - L'art. 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede una riduzione del 20% delle diarie per le missioni all'estero contenute nella tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998 e successive modificazioni. Tale riduzione, operativa a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e quindi anche al personale regionale e locale.

  4. - L'art. 30 del decreto-legge n. 223 del 2006 modifica la disciplina dettata dal comma 204 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) concernente il monitoraggio e la verifica degli adempimenti imposti dal comma 198 dell'art. 1 della medesima legge finanziaria alle regioni ed agli enti locali per il contenimento della spesa in materia di personale. In particolare, l'art. 30 sostituisce il citato comma 204 con tre nuovi commi (204, 204-bis, 204-ter).

    Il novellato comma 204 anzitutto introduce, "per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198" (dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2006) che non abbiano conseguito gli obiettivi di risparmio di spesa ivi contemplati, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Tale divieto e' suscettibile di parziale deroga, a sensi del comma 204-ter, solo per gli "enti locali in condizioni di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi", nei confronti dei quali sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel 2005.

    Il comma 204 prevede altresi' l'istituzione di un tavolo tecnico, composto da rappresentanti dello Stato e del "sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali", al quale sono affidati compiti di verifica, indirizzo e proposta ai fini del monitoraggio degli adempimenti di contenimento della spesa previsti dal comma 198. La costituzione del tavolo tecnico avviene con d.P.C.M. da emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata entro il 30 settembre 2006.

    In particolare, il comma 204 attribuisce al tavolo tecnico le seguenti funzioni:

    1. acquisire, da parte degli enti destinatari della norma, la documentazione, certificata dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti; il mancato invio ditale documentazione da parte degli enti, ai sensi del successivo comma 204-bis, comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo;

    2. stabilire specifici criteri e modalita' operative per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento dei previsti risparmi di spesa da parte degli enti destinatari della norma;

    3. verificare, sulla base dei criteri e delle modalita' operative stabiliti e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;

    4. elaborare analisi e proposte volte al contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198.

    Il comma 204-bis aggiunge, infine, che le risultanze delle operazioni di verifica attribuite al tavolo tecnico sono trasmesse, con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

  5. - Va infine evidenziata una questione. L'atto normativo indicato in epigrafe stabilisce, all'art. 1, comma 1-bis, che quanto da esso disposto si applica alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano "in conformita' agli statuti speciali e alle relative norme di attuazione.".

    Tuttavia, il tenore letterale delle disposizioni, recanti le norme che con il presente ricorso si impugnano, non consente di escludere con certezza l'efficacia di esse anche nei riguardi dei suddetti enti ad autonomia speciale. Invero, si tratta di prescrizioni che, se riferite anche alla Regione Valle d'Aosta, presentano - per quanto si dira - molteplici profili di illegittimita' costituzionale, senza che l'ambigua "clausola di salvaguardia" dell'art. 1, comma 1-bis, permetta di affermare inequivocabilmente che la Regione medesima non ne sia destinataria.

    Dunque, la possibilita' che esse vadano interpretate in senso lesivo delle attribuzioni della Regione, induce a farle oggetto di impugnazione, sulla scorta della solida giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, per la quale "il giudizio in via principale puo' concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, a condizione che queste ultime non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate cosi' da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose" (sent. n. 412 del 2004).

  6. - Tutto cio' premesso, l'odierna ricorrente, ritenuta la lesione delle proprie attribuzioni costituzionali e statutarie, impugna le disposizioni...

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