Ordinanza emessa il 24 maggio 2006 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Palermo sul ricorso proposto da Puccio Diego contro Montepaschi Serit S.p.A. - Servizio riscossione tributi - ed altri Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Controversie in materia di fermo tributario di veicoli - Attribuzione, secondo la giurisprud...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 958/2006, sezione III, proposto da Puccio Diego, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Madonia, presso il cui studio, in Palermo, via Notarbartolo n. 15/b, e' elettivamente domiciliato;

Contro la S.p.A. Montepaschi Serit - Servizio riscossione tributi (concessione n. 296 Palermo), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; l'Agenzia delle Entrate di Palermo, Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; e nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro; legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; per l'annullamento, previa sospensiva della nota (n. preavviso 29620060000489563/000) emessa dal concessionario del servizio riscossione tributi Montepaschi Serit S.p.A. di Palermo (n. 296), avente ad oggetto il preavviso di fermo di beni mobili registrati ex art. 86 d.P.R. n. 602/1973.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Letti ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti dalla parte ricorrente;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore il referendario Giovanni Tulumello;

Uditi, all'udienza camerale del 24 maggio 2006, i procuratori delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

F a t t o e d i r i t t o

  1. - Svolgimento del processo.

    Con ricorso notificato il 14 aprile 2006, e depositato il successivo 4 maggio, il sig. Diego Puccio ha impugnato la nota indicata in epigrafe, deducendone l'illegittimita'.

    Osserva in particolare il ricorrente che con la nota impugnata l'amministrazione intimata, per mezzo del suo concessionario (pure intimato), ingiunge il pagamento di un credito erariale entro un breve termine, pena l'applicazione della procedura di fermo amministrativo di un bene mobile registrato di proprieta' del predetto ricorrente.

    Nel ricorso si lamentano le seguenti censure:

    1) "Violazione dell'art. 97 Cost. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 86, d.P.R. 602/1973";

    2) "Eccesso di potere per difetto di motivazione";

    3) "Eccesso di potere per violazione dei principi di idoneita' e non contrarieta' ai precetti di logica".

    Il ricorrente ha inoltre proposto una domanda cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

    All'udienza camerale del 24 maggio 2006 e' stata esaminata la predetta domanda cautelare.

    In sede di deliberazione dell'esistenza dei presupposti processuali, osserva il Collegio che appare pregiudiziale la verifica della giurisdizione del giudice amministrativo.

  2. - L'individuazione della disposizione oggetto della questione di legittimita' costituzionale.

    Nessuna disposizione regola espressamente l'indicato profilo di giurisdizione, nel senso che non e' dato rinvenire enunciati normativi che individuino la giurisdizione competente a conoscere le liti relative all'applicazione dell'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo attualmente vigente 1).

    Conseguentemente, la norma che, interpretata nel senso della qualificazione del potere da essa previsto come riconducibile alla fattispecie processualcivilistica - di diritto comune - dell'esecuzione forzata, determina l'individuazione della giurisdizione (secondo l'ordinaria regola di riparto), e' tratta proprio dal citato art. 86.

    In relazione all'esercizio di detto potere, non sembra sussistere la giurisdizione del giudice tributario, sia perche' l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclude da tale ambito "gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell' avviso di cui all'art. 50, d.P.R. n. 602 del 1973" (Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza 13 aprile 2006, n. 2032); sia perche' il fermo dei beni mobili registrati non compare nell'elencazione degli atti tipici di cui all'art. 19 del citato d.lgs. 546/1992.

    Ne consegue che la questione va risolta alla stregua dell'alternativa fra giurisdizione del giudice amministrativo e giurisdizione del giudice ordinario.

    Non dettando il d.P.R. n. 602 del 1973 alcuna norma sulla giurisdizione, e non potendosi applicare analogicamente la norma - derogatoria dell'ordinario criterio di riparto, nella misura in cui attribuisce al giudice ordinario poteri di annullamento dell'atto amministrativo di cui all'art. 214 del d.lgs. n. 285 del 1992 (che in relazione alla specifica fattispecie di fermo amministrativo del veicolo previsto dal codice della strada attribuisce la cognizione delle relative liti al giudice ordinario), la questione va risolta alla stregua del tradizionale criterio di riparto: nel senso che la norma di diritto sostanziale, regolante l'istituto (il citato art. 86) va interpretata allo scopo di ricavare la natura giuridica dell'atto che impone il fermo amministrativo, nonche' - e conseguentemente - la natura giuridica delle sottostanti situazioni giuridiche soggettive.

    In argomento, e' intervenuta la sentenza delle ss.uu. della Corte di cassazione, 31 gennaio 2006, n. 2053, che pone a fondamento della soluzione adottata in favore della giurisdizione dell'a.g.o. la duplice considerazione secondo la quale:

    1. secondo il criterio di riparto della giurisdizione basato sulla natura delle situazioni giuridiche soggettive azionate, volto a definire i confini fra la giurisdizione dell'a.g.o. e la giurisdizione generale di legittimita' del giudice amministrativo, non vi sarebbe questione di una dialettica fra potere e interesse, o tra autorita' e liberta', in quanto "Il fermo amministrativo e' atto funzionale all'espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito (...)";

    2. ove si ipotizzasse una ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, connessa al servizio pubblico di riscossione dei tributi erariali, dovrebbe rilevarsi che "il concessionario non esercita alcun potere di supremazia in materia di pubblici servizi che, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 204/2004, giustifichi questa forma di giurisdizione amministrativa".

    Secondo il diritto vivente, dunque, ricavabile dall'orientamento del giudice del riparto, il giudice amministrativo sarebbe sfornito di giurisdizione in merito all'esame di domande concernenti la legittimita' delle procedure di fermo amministrativo (e, conseguentemente, delle connesse domande di cautela processuale).

    Tuttavia, ritiene il collegio che i dubbi di legittimita' costituzionale, recentemente manifestati anche dal Consiglio di Stato in merito alla richiamata disciplina del riparto di giurisdizione concernente le procedure di fermo amministrativo, siano non manifestamente infondati, e siano rilevanti nella decisione della controversia in esame, per i motivi che si stanno per esporre.

    L'oggetto della questione di legittimita' costituzionale e', secondo quanto riferito, l'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973: il riferimento, nella richiamata sentenza delle Sezioni Unite n. 2053/2006, all'art. 57 del citato d.P.R., attiene infatti unicamente al profilo dell'individuazione del rito una volta individuata la giurisdizione competente a conoscere della tutela ("si deve realizzare davanti al giudice ordinario con le forme consentite dal citato d.P.R. n. 602 del 1973, vigente art. 57, dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi"), ma non costituisce argomento - nel ragionamento della Corte di cassazione - per l'individuazione, a monte, della regola di riparto, che e' incentrata sulla natura dello strumento previsto dall'art. 86.

  3. - Profili processuali e rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.

    In relazione al descritto svolgimento del processo, vanno svolte alcune brevi considerazioni quanto alla rilevanza nel presente giudizio della questione di legittimita' costituzionale, sopra sommariamente esposta nei suoi termini generali, nonche' in relazione alla possibilita' di sollevare tale questione con riferimento ad una norma risultante dal diritto vivente.

    3.1. - Quanto al primo profilo, osserva il collegio che l'individuazione della norma attributiva del potere giurisdizionale e' pregiudiziale rispetto ad ogni altra delibazione: tale norma, della cui legittimita' costituzionale il collegio ha motivo di dubitare, allo stato preclude le successive scansioni processuali, finanche sul piano cautelare.

    Il collegio non ignora l'orientamento giurisprudenziale che consente, senza consumare il potere giurisdizionale e senza fare diretta applicazione della norma censurata, di decidere provvisoriamente sulla cautela, nelle more del giudizio di legittimita' costituzionale, assumendo la sovrapponibilita' fra il fumus boni iusir della domanda cautelare e i profili di non manifesta infondatezza della questione sollevata.

    Tuttavia, nel caso in esame, il giudizio di legittimita' costituzionale non refluisce - in ipotesi di accoglimento della questione - sulla fondatezza del merito della pretesa (cautelare), ma sul riconoscimento, o meno, del potere del giudice di decidere la lite (e, in essa, l'incidente cautelare).

    Conseguentemente, allo stato appare preclusa al collegio ogni valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora, finanche in chiave prognostica rispetto all'esito del giudizio di costituzionalita', in quanto la norma censurata non regola tali profili, ma quello - ancor piu' pregiudiziale - del riparto della giurisdizione.

    Il collegio potra' esaminare la domanda cautelare se la questione sara' dichiarata fondata; in caso contrario, la domanda stessa non potra' essere esaminata nel merito per il pregiudiziale profilo del difetto del giurisdizione del giudice adito.

    Dalla decisione della questione di costituzionalita' dipende dunque l'alternativa fra la pronuncia di un provvedimento che entra nel merito della pretesa (cautelare), nel senso del suo rigetto o del suo accoglimento, ed un provvedimento che invece si arresta ad una pronuncia sul rito (ordinanza che non concede la cautela per motivi attinenti la giurisdizione...

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