Ordinanza emessa il 12 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 25 ottobre 2006) dal tribunale di Napoli nel procedimento civile promosso da Sterilfarma S.r.l. contro Belmont s.r.1. Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprieta' indust...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 33286 del r.g. aff. cont. per il 2005 con ad oggetto: proprieta' industriale tra Sterilfarma S.r.l. elettivamente domiciliata in Napoli, Riviera di Ghiaia 66, presso gli avv. G. Giudice e M. Ferrante, attore; e Belmont S.r.l. elettivamente domiciliata in Napoli, centro direzionale, isola E 5, presso gli avv. M. Cini, S. Taurini, L. Parrella, convenuta.

I n f a t t o

Con atto di citazione notificato il 14 ottobre 2005 la Sterilfarma S.r.l. chiedeva:

1) accertarsi la contraffazione del proprio marchio registrato UNICO da parte della convenuta Belmont S.r.l., mediante la commercializzazione e promozione di prodotti contrassegnati con il marchio E' UNICO e e' UNICO;

2) accertarsi i comportamenti di concorrenza sleale posti in essere dalla societa' convenuta mediante la commercializzazione e promozione di prodotti commercializzati con i marchi surrichiamati;

3) per l'effetto confermarsi i provvedimenti inibitori resi dal g.d. di questo tribunale con ordinanza del 1° agosto 2005, con condanna della convenuta ai danni subiti dalla societa' attrice, da liquidarsi anche equitativamente, con vittoria di spese.

Con comparsa di costituzione notificata il 14 dicembre 2005 la convenuta si costituiva, chiedendo il rigetto della domanda.

Con istanza del 4 gennaio 2006 la societa' attrice chiedeva fissarsi l'udienza, ex art. 8 d.lgs. n. 5/2003; l'istanza veniva notificata a controparte il 29 dicembre 2005.

li' giudice designato dal presidente della sezione specializzata in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, con decreto del 25 gennaio 2006, ex art. 12 d.lgs. cit., fissava per la discussione l'udienza del 30 marzo 2006. Il decreto veniva comunicato alle parti, che depositavano comparse conclusionali.

All'esito dell'udienza surrichiamata il tribunale si riservava la decisione del procedimento.

I n d i r i t t o

1) La domanda rientra nella competenza per materia di questa sezione specializzata in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, vertendo in materia di contraffazione di marchio registrato e di concorrenza sleale interferente con la tutela di privative industriali, ex art. 3 d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, come integrato e modificato dall'art. 134, comma 1, del Codice della proprieta' industriale, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Tale ultima disposizione espressamente prevede che "Nei procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprieta' industriale, nonche' in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprieta'...

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