Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attivita' agricola in aree montane.

Titolo I
NORME GENERALI

Capo I

Finalita'
(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione

Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 16 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi e modalita' di intervento

  1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'esercizio della potesta' legislativa di cui all'Art. 4, primo comma, numero 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale n. 1/1963, in considerazione del preminente interesse pubblico di salvaguardia e di valorizzazione del territorio agroforestale montano di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), con la presente legge ne promuove una gestione sostenibile attraverso gli strumenti della razionalizzazione fondiaria e della promozione dell'attivita' agricola, definendo le relative procedure.

  2. L'azione della Regione, in armonia con gli indirizzi delle politiche agricola e ambientale dell'Unione europea, e' finalizzata:

    a) a una razionale utilizzazione del territorio montano, contrastando la frammentazione e la polverizzazione fondiaria;

    b) al mantenimento e al consolidamento del tessuto sociale vitale nelle zone rurali, contrastando l'abbandono del territorio;

    c) allo sviluppo di attivita' economiche, al mantenimento e alla creazione di posti di lavoro, per garantire un migliore sfruttamento del potenziale esistente e favorire l'insediamento dei giovani agricoltori;

    d) alla prevenzione del dissesto idrogeologico e, piu' in generale, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente montano.

  3. La razionalizzazione fondiaria viene attuata attraverso la ricomposizione fondiaria, l'ingrossazione e il riordino delle proprieta' polverizzate, l'arrotondamento delle superfici dei fondi, la rettificazione dei confini e la realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali necessarie.

  4. Le procedure di gestione sostenibile del territorio agroforestale e di razionalizzazione fondiaria, approvate e finanziate dalla Regione, sono di regola informate al principio dell'adesione volontaria.

  5. La promozione dell'attivita' agricola, finalizzata alla costituzione e ottimizzazione delle imprese agricole, e' attuata mediante la costituzione di consorzi e cooperative di proprietari, i piani di insediamento produttivo agricolo, la costituzione di imprese agricole funzionali e i negozi di accertamento dell'usucapione.

    Art. 2.

    Ambito di applicazione

  6. La presente legge si applica a tutti i fondi situati nella Regione Friuli-Venezia Giulia e ricompresi nei territori classificati come montani dalla legislazione regionale vigente.

  7. Restano ferme le discipline statali e regionali dei fondi agro-silvo-pastorali di proprieta' di organizzazioni, di associazioni, di consorzi di comunioni familiari montane comunque denominate, con personalita' giuridica di diritto privato, regolarmente iscritti nei libri fondiari o trascritti nei registri immobiliari con il vincolo dell'inalienabilita' e dell'indivisibilita'.

  8. I fondi gravati da diritti di uso civico possono essere ricompresi nel piano di razionalizzazione fondiaria; tale circostanza puo' determinare l'avvio della relativa procedura di liquidazione ai sensi della normativa vigente, da attivarsi nella fase esecutiva del piano.

    Art. 3.

    Definizione di imprenditore agricolo

  9. Ai fini della presente legge e' imprenditore agricolo chi esercita una delle attivita' previste dall'Art. 2135 del codice civile.

    Titolo II
    RAZIONALIZZAZIONE FONDIARIA

    Capo I

    D e f i n i z i o n i

    Art. 4.

    Modalita' di razionalizzazione fondiaria

  10. La razionalizzazione fondiaria puo' essere avviata secondo le seguenti modalita':

    a) a iniziativa privata;

    b) a iniziativa pubblica da parte dei comuni o delle comunita' montane.

    Art. 5.

    Soggetti attuatori

  11. I comuni o le comunita' montane sono i soggetti attuatori e sono autorizzati, nei territori di rispettiva competenza, a eseguire le attivita' di razionalizzazione fondiaria disciplinate dalla presente legge.

    Art. 6.

    Comprensorio di razionalizzazione fondiaria

  12. Per comprensorio di razionalizzazione fondiaria si intende una zona montana nella quale lo stato di frammentazione, di polverizzazione e di dispersione della proprieta' fondiaria e' tale da influire negativamente sulle condizioni economico-sociali, da impedire l'esecuzione di opere di miglioramento strutturale e da ostacolare il razionale sfruttamento del suolo e il normale sviluppo dell'economia agricola.

  13. Possono essere incluse nel comprensorio aree a destinazione non agricola, funzionali all'assetto del comprensorio medesimo.

  14. La dimensione del comprensorio, per superficie inclusa e per numero di proprietari interessati, deve essere idonea al perseguimento delle finalita' di cui all'Art. 1.

  15. Per i terreni dello Stato, delle province e dei comuni si applicano le disposizioni di cui all'Art. 36 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

  16. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate nell'ipotesi in cui il fondo non sia di dimensioni cosi' ridotte da determinare il ricorso alle misure disciplinate dalla presente legge.

    Capo II
    Redazione dei piani di razionalizzazione fondiaria

    Art. 7.

    Avvio del procedimento di razionalizzazione fondiaria

  17. Il procedimento di razionalizzazione fondiaria prende avvio a iniziativa privata o a iniziativa pubblica dei comuni o delle comunita' montane. Nel caso di iniziativa privata e' richiesta l'adesione espressa di un numero di proprietari interessati che rappresentino almeno il 60 per cento della superficie e, in base all'imponibile catastale, almeno il 60 per cento del valore delle aree. Nel caso di iniziativa di comuni o comunita' montane e' richiesto il voto favorevole dell'organo competente dell'Ente.

  18. Per i piani a iniziativa privata il soggetto attuatore e' scelto a maggioranza assoluta degli aderenti di cui al comma 1, tra il comune o la comunita' montana competente per territorio.

  19. Nel caso di accoglimento della proposta il soggetto attuatore adotta con propria deliberazione uno schema di intervento con i motivi tecnici dell'intervento, i criteri di massima cui si ispira la razionalizzazione fondiaria, il perimetro del comprensorio interessato, lo stato attuale dei terreni, la loro potenzialita' produttiva, i criteri di assegnazione dei terreni medesimi, il preventivo di spesa per la redazione e l'attuazione del piano di razionalizzazione, indicando altresi' i terreni eventualmente esclusi dal piano di ricomposizione ai sensi dell'Art. 852 del codice civile.

    Art. 8.

    Proposta di intervento di razionalizzazione fondiaria

  20. La proposta di intervento di razionalizzazione fondiaria e' presentata, a cura del soggetto attuatore, all'Amministrazione regionale con la richiesta di finanziamento del piano; la proposta e' corredata della deliberazione di cui all'Art. 7, comma 3, dell'elenco dei proprietari interessati, della documentazione idonea a comprovare le adesioni all'intervento nei casi di iniziativa privata.

  21. Il direttore centrale della struttura competente, verificata l'esistenza dell'interesse pubblico, approva con decreto la proposta e autorizza contestualmente il direttore del Servizio regionale competente a delegare al soggetto attuatore l'esecuzione dell'intervento nelle forme previste dall'Art. 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Nel decreto possono essere impartite eventuali prescrizioni al soggetto attuatore il quale trasmette al direttore medesimo, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dello stesso, l'assenso dei promotori o dell'organo competente dell'Ente, con le medesime maggioranze previste dall'Art. 7, comma 1. Acquisito tale assenso, la proposta di intervento e' inserita negli strumenti di programmazione regionale; qualora l'assenso non pervenga entro i suddetti termini il decreto e' revocato.

    Art. 9.

    Progettazione del piano di razionalizzazione fondiaria

  22. All'approvazione della proposta di cui all'Art. 8 segue la progettazione del piano di razionalizzazione fondiaria che si articola...

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