Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale - Dipendenti delle imprese autoferrotranviarie - Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti concernente l'acquisizione dei dati necessari all'erogazione dei fondi destinati al rinnovo del contratto - Ricorso della Regione Valle d'Aosta ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 24 giugno 2004, prot. n. 578 (Segr) L.1, concernente l'acquisizione dei dati necessari all'erogazione dei fondi destinati al rinnovo del contratto degli autoferrotranviari, promosso con ricorso della Regione Valle d'Aosta, notificato il 24 agosto 2004, depositato in cancelleria il 1° settembre 2004 ed iscritto al n. 15 del registro conflitti 2004;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2006 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato Giuseppe Franco Ferrari per la Regione Valle d'Aosta e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mando' per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La Regione Valle d'Aosta, con ricorso notificato il 24 agosto 2004 e depositato il successivo 1° settembre, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 giugno 2004, prot. n. 578 (Segr) L.1, concernente l'acquisizione dei dati necessari all'erogazione dei fondi destinati al rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri;

    La ricorrente premette che, a seguito del riconoscimento degli adeguamenti retributivi conseguenti al rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale, e' stato adottato l'art. 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, che al comma 1, tra l'altro, prevede - a partire dall'anno 2004 - un significativo finanziamento per la copertura dei suddetti aumenti retributivi, aggiungendo che "i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281";

    Il comma 3 del richiamato art. 23 precisa che all'onere complessivo "si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento (...) dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo".

    In prima attuazione di quanto previsto al comma 1 del surrichiamato art. 23, e' stato adottato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 giugno 2004, prot. n. 578 (Segr) L.1, di cui la ricorrente contesta specificamente una premessa, secondo la quale "Considerati i particolari ordinamenti finanziari delle Regioni Sardegna e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in virtu' dei quali l'erogazione dei contributi e' operata dalle predette autonomie speciali attraverso l'utilizzo del maggior gettito acquisito al loro bilancio a seguito dell'aumento dell'aliquota di accisa disposto dall'art. 23, comma 3, della richiamata legge n. 47 del 2004".

    La ricorrente, infatti, afferma che questo "Considerato" sarebbe lesivo dell'autonomia finanziaria regionale garantita dagli artt. 12 e 50, comma 5, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta); dall'art. 4, comma 2, della legge n. 690 del 26 novembre 1981 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta); dall'art. 119 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

    Esso, inoltre, violerebbe il principio di leale collaborazione, nonche' l'art. 23 del decreto-legge n. 355 del 2003, che dovrebbe essere interpretato nel senso che i trasferimenti erariali alimentati con l'aumento del gettito dell'accisa sulle benzine non includono la quota dei 9/10 riservata dall'art. 4, comma 2, della legge n. 690 del 1981 alla Regione Valle d'Aosta, sulla base dello statuto speciale.

    Pertanto, sarebbe illegittimo il decreto ministeriale, poiche' disconoscerebbe "la spettanza integrale alla Regione Valle d'Aosta dei 9/10 del gettito...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT