Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parlamento - Immunita' parlamentari - Giudizio civile di risarcimento danni proposto nei confronti di un parlamentare in relazione a dichiarazioni ritenute oltraggiose, diffamatorie e calunniose - Deliberazione di insindacabilita' della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 9 luglio 2003 (doc. IV-quater, n. 50), relativa alla insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Silvio Berlusconi nei confronti dei deputati Walter Veltroni e Pietro Folena, promosso con ricorso della Corte di appello di Roma (I sezione civile), notificato il 6 dicembre 2004, depositato in cancelleria il 10 dicembre 2004 ed iscritto al n. 29 del registro conflitti 2004;

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

  1. - La Corte di appello di Roma (I sezione civile) ha promosso, con ricorso del 26 gennaio 2004, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, per l'annullamento della deliberazione (doc. IV-quater, n. 50) da quest'ultima adottata "nella seduta dell'8 ottobre del 2003" (recte: del 9 luglio del 2003).

    1.1. - L'odierna ricorrente premette di essere investita del gravame proposto dall'on. Silvio Berlusconi avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 27 febbraio 2001, con la quale l'appellante veniva condannato a risarcire, ai deputati Walter Veltroni e Pietro Folena, i danni (da liquidarsi in separata sede giudiziale) conseguenti ad una condotta diffamatoria, per avere l'on. Berlusconi definito gli stessi deputati (nel corso della trasmissione radiofonica "Radio anch'io" del 30 novembre 1999) quali "complici" e "in collusione con alcuni magistrati, autori di un disegno teso ad eliminare una parte politica a danno di un'altra"".

    Assume, inoltre, la ricorrente che, nelle more del giudizio d'appello, la Camera dei deputati adottava la predetta deliberazione assembleare, con cui stabiliva - "confermando la relativa proposta della Giunta per le autorizzazioni della stessa Camera" - che i fatti contestati al predetto deputato "concernono opinioni espresse da un membro del parlamento nell'esercizio delle sue funzioni" e, pertanto, negava l'autorizzazione a procedere nei confronti dello stesso, "dovendo ricondursi le dichiarazioni in questione al disposto di cui all'art. 68 Cost.".

    Lamenta la Corte di appello di Roma che la deliberazione sopra citata - la' dove ritiene che "l'attacco agli on. Veltroni e Folena" non sia "avvenuto uti singuli, ma come esponenti di spicco dell'Ulivo, attenendo in ogni caso ad opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni ex art. 68 Cost." - sarebbe "lesiva delle attribuzioni del potere giudiziario", in quanto le frasi oggetto della controversia civile devoluta al suo esame "non possono ritenersi collegate alla funzione parlamentare, costituendo apprezzamenti personali, con attribuzione di fatti e comportamenti specifici, estremamente gravi e negativi, nonche' potenzialmente diffamatori, resi peraltro in una trasmissione radiofonica di notevole diffusione".

    Richiama, quindi, la ricorrente i principi enunciati dalla costante giurisprudenza costituzionale - alla stregua dei quali la Corte e' tenuta ad accertare "la non arbitrarieta' della delibera parlamentare" (sentenza n. 1150 del 1988), verificando "se vi sia stato un uso distorto ed arbitrario del potere parlamentare, tale da vulnerare le attribuzioni degli organi della giurisdizione o da interferire nel loro esercizio" (sentenza n. 443 del 1993, ma nello stesso senso anche sentenza n. 289 del 1998), riconoscendo, pertanto, "che l'immunita' copre il membro del Parlamento soltanto se con le dichiarazioni concorre il contesto funzionale" (sentenza n. 11 del 2000) - per concludere che ricorrerebbero, nel caso di specie, le "condizioni tutte (arbitrarieta', illegittima interferenza nelle attribuzioni di organi giurisdizionali e lesioni dei loro poteri; mancanza di collegamento con la funzione parlamentare)", idonee a giustificare l'accoglimento della domanda di annullamento della deliberazione parlamentare.

    Su tali basi la Corte di appello di Roma - non senza richiamare anche la piu' recente giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo - ha concluso affinche' la Corte...

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