Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Trasporto marittimo - Norme della Regione Siciliana - Societa' che gestisce i collegamenti marittimi con le isole minori - Previsione di un contributo una tantum in considerazione degli incrementi di prezzo del carburante - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - M...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale della delibera legislativa approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 25 ottobre 2005 (disegno di legge n. 1053) recante "Norme sui contratti relativi ai collegamenti marittimi con le isole minori", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 2 novembre 2005, depositato in cancelleria l'8 novembre 2005 ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2005;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato. Beatrice Fiandaca per la Regione Siciliana;

Ritenuto che, con ricorso notificato e depositato presso la cancelleria della Corte l'8 novembre 2005, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e agli artt. 14 e 17 dello statuto della Regione Siciliana, in relazione all'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), del disegno di legge n. 1053 del 25 ottobre 2005 dell'Assemblea regionale siciliana (Norme sui contratti relativi ai collegamenti marittimi con le isole minori);

che il ricorrente riferisce che il predetto disegno di legge aveva come finalita' la concessione di un contributo una tantum alla societa' che gestisce i collegamenti marittimi con le isole minori, in considerazione dei continui incrementi del prezzo del carburante nell'anno in corso, che incidevano negativamente sui costi di esercizio del servizio di trasporto;

che l'iniziativa legislativa approvata, secondo il Commissario dello Stato, costituisce una palese interferenza della Regione in materia di diritto privato, materia questa attribuita dall'art. 117, lettera l), della Costituzione alla esclusiva competenza dello Stato e che esula dall'ambito di intervento della Regione, delimitato dagli articoli 14 e 17 dello statuto speciale;

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